Il divieto di reformatio in peius impedisce la correzione d’ufficio (Cass. pen. Sez. 2 n. 19917 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi e i segmenti intermedi che concorrono a determinarla, ivi inclusi gli aumenti per la continuazione. Ne consegue che il giudice di appello non può emendare d’ufficio l’errore di calcolo commesso dal primo giudice nella determinazione della pena per il reato continuato — consistente nell’avere applicato le attenuanti sulla pena complessiva invece che sul reato base — quando tale criterio, seppur errato, risulti più favorevole all’imputato, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. La cognizione del giudice di legittimità è limitata, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica della coerenza e della mancanza di manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di rilettura degli elementi di fatto.
Il Fatto
Con sentenza del 10/11/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea del 13/12/2024, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i fatti commessi sino al 10/05/2013 e rideterminava la pena per i residui reati di estorsione continuata. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: l’insussistenza del delitto di estorsione per assenza di minacce idonee a coartare la volontà della persona offesa, e la violazione del principio della reformatio in peius, avendo la Corte di appello applicato un aumento per la continuazione superiore a quello che sarebbe derivato dal criterio di calcolo utilizzato dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, interamente versato in fatto e meramente reiterativo dei motivi di appello. I giudici di merito avevano accertato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre evenienze istruttorie, che le richieste di denaro erano state accompagnate da minacce percepite come serie e idonee a coartare la volontà della vittima. Il ricorrente non aveva prospettato alcun travisamento delle risultanze probatorie, limitandosi a una mera ricostruzione alternativa dei fatti, preclusa al giudice di legittimità, la cui cognizione è limitata alla sola verifica dell’assenza di manifesta illogicità della motivazione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha chiarito che, nella determinazione della pena per il reato continuato, occorre individuare la violazione più grave e applicare a questa gli aumenti per i reati satelliti, senza poter correggere l’errore del primo giudice che aveva applicato le attenuanti sulla pena complessiva. Tale criterio, seppur errato, risultava (in ipotesi) più favorevole all’imputato e, non essendo stato impugnato dal pubblico ministero, non era emendabile in appello, pena la violazione del divieto di reformatio in peius.
La Corte ha precisato che il divieto opera non solo sull’entità complessiva della pena ma su tutti gli elementi autonomi e i segmenti intermedi che concorrono a determinarla. Né rileva che la pena finale risultasse di poco inferiore a quella inflitta in primo grado, poiché dalla motivazione non era possibile stabilire se vi fosse stato un trattamento peggiorativo per i reati satelliti.
La Corte ha infine rilevato che, alla data odierna, era maturato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 12 e mesi 6, anche per i fatti commessi dal 10/05/2013 al 26/10/2013. Non essendo il ricorso interamente inammissibile, tali reati dovevano essere dichiarati estinti. La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alle condotte estorsive prescritte, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena per i residui reati.
Nota della Redazione
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