Sopravvenuta carenza di interesse per giudicato civile sulla servitù di panorama (TAR Campania n. 4006 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sentenza del giudice ordinario che accerti l’usucapione di una servitù altius non tollendi e ordini lo spostamento dei tralicci delle antenne preclude la realizzazione e il mantenimento dell’impianto sul fondo servente. Da tale statuizione deriva il superamento dell’autorizzazione paesaggistica che quel medesimo impianto abbia assentito e l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al dictum giudiziale. Il ricorso proposto avverso il titolo abilitativo diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità concreta conseguibile dall’annullamento. La pronuncia di improcedibilità non richiede l’esame dei motivi, che restano assorbiti dalla sopravvenuta modificazione del quadro sostanziale.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una struttura ricettiva sita in Sorrento, lamentava l’installazione su un fondo sottoposto e confinante di un impianto di telecomunicazioni, inizialmente rappresentato come provvisorio e poi più volte spostato con incremento di altezza e ingombro. Il Comune aveva assentito l’opera con autorizzazione paesaggistica del marzo 2019, preceduta dal parere positivo della Commissione Locale per il Paesaggio, subordinato all’adozione di accorgimenti di mitigazione ambientale.

La ricorrente impugnava quel titolo abilitativo e gli atti connessi davanti al giudice amministrativo, deducendo l’inapplicabilità del silenzio assenso alla materia paesaggistica, il pregiudizio al panorama goduto dalla terrazza principale, l’omessa valutazione del contesto sotto il profilo dei campi elettromagnetici, la non conformità dell’istanza al modello legale del codice delle comunicazioni elettroniche e la violazione della servitù di panorama, per la quale aveva instaurato separato giudizio davanti al Tribunale di Napoli.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio amministrativo, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta in sede civile e dichiarava maturata per usucapione, in favore della ricorrente, una servitus altius non tollendi, ordinando alla società di telecomunicazioni lo spostamento dei tralicci in modo da non interferire con la visuale goduta dalla terrazza.

Su questa base la società resistente eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che la pronuncia civile rendesse comunque preclusa l’ubicazione dell’impianto nel sito cui si riferiva l’autorizzazione impugnata. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata.

Il percorso argomentativo del TAR muove dalla constatazione che la sentenza civile, dichiarativa dell’usucapione della servitù e recante contestuale ordine di spostamento delle antenne, determina una preclusione alla realizzazione e al mantenimento dell’impianto. Ne consegue il superamento del provvedimento impugnato, che risulta in contrasto con quella statuizione, e l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al dictum giudiziale.

La decisione non si spinge quindi all’esame dei cinque ordini di censure, che restano assorbiti: l’interesse alla pronuncia di annullamento è venuto meno per effetto del sopravvenuto assetto sostanziale dei rapporti. La declaratoria segue la previsione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite, in ragione del tenore della pronuncia e della peculiarità della vicenda, dichiarando espressamente l’irripetibilità del contributo unificato versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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