L’interdittiva antimafia si fonda su indizi, non sulla prova penale (TAR Campania n. 4014 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure interdittive antimafia hanno natura cautelare e rispondono alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. La loro adozione non richiede la prova certa di un fatto, ma la presenza di una serie di indizi dai quali, secondo un ragionamento induttivo di natura probabilistica, appaia attendibile e verosimile il collegamento tra impresa e organizzazioni criminali. Il rischio di infiltrazione va valutato con il criterio del “più probabile che non”, senza attingere alla certezza tipica dell’accertamento penale. Gli elementi posti a base dell’informativa possono essere penalmente non rilevanti o approdati ad esito di proscioglimento o assoluzione: ciò non incide sulle ragioni della misura preventiva. La valutazione del Prefetto, a spiccato profilo discrezionale, è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La ricorrente, ditta individuale, impugnava davanti al TAR Campania l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 d.lgs. n. 159/2011, insieme agli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia.

L’informativa si fondava su due ordini di rilievi: il rinvio a giudizio del titolare per i delitti di cui agli artt. 56, 81, comma 2, 110, 610 e 416-bis cod. pen. e i legami di parentela e affinità con esponenti di spicco di un clan camorristico operante nell’area nord di Napoli. Con i motivi aggiunti la ricorrente impugnava gli atti istruttori depositati dalla Prefettura dopo l’ordinanza collegiale che aveva disposto l’incombente, riproponendo per illegittimità derivata le censure del ricorso introduttivo. Dopo la costituzione dell’Amministrazione e l’istruttoria documentale, la causa perveniva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la cornice giurisprudenziale in materia di misure preventive, richiamando i consolidati indirizzi espressi dal Cons. Stato, sez. III, n. 4293 del 2021, dal Cons. Stato, sez. III, n. 758 del 2019 e dal Cons. Stato, sez. III, n. 1743 del 2016. Il rischio di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo di natura probabilistica, che non richiede il livello di certezza proprio dell’accertamento sulla responsabilità penale. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, poiché il singolo dato assume significato solo se collegato agli altri.

Quanto alla risalenza temporale dei fatti, il TAR ribadisce che l’interdittiva può legittimamente fondarsi su fatti non recenti, purché dal complesso delle vicende emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il permanere degli elementi di attualità e concretezza del pericolo. Il mero decorso del tempo non dimostra l’allontanamento dalle consorterie criminali: occorre che il cambio di rotta sia supportato da elementi nuovi e convincenti.

Nel merito, la Corte ritiene le censure infondate. L’istruttoria del GIA aveva fatto emergere il rinvio a giudizio del titolare per atti diretti a coartare la volontà di un terzo, aggravati dall’art. 416-bis cod. pen. per gli elementi di contiguità con un clan operante in area nord di Napoli, nonché legami parentali con esponenti di vertice del sodalizio e interdittive già emesse a carico di società riferibili a un familiare. La ditta, ancorché non operante, non è apparsa indenne da tentativi di infiltrazione, presentandosi come soggetto imprenditoriale non solo manipolabile ma funzionale a garantire utilità al clan.

Il giudice si sofferma poi sull’esito del processo penale richiamato dalla ricorrente: la Corte d’appello di Napoli, sez. penale, n. 13244 del 2024, nel giudizio per violenza privata aggravata ex art. 416-bis cod. pen., ha dichiarato il non luogo a procedere per mancata querela della persona offesa. Il TAR osserva che la querela è condizione di procedibilità ex d.lgs. n. 134/2021 e che la sua assenza non esclude la sussistenza della condotta intimidatoria, ma solo la sua perseguibilità. Il giudizio preventivo del Prefetto, non sindacabile se non per manifesta illogicità o travisamento, resta perciò saldo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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