Carenza d’interesse per spontanea esecuzione dell’ordine di ripristino (Cons. Stato n. 7288 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dell’appello, determinata dalla spontanea esecuzione dell’ordine di ripristino e dall’annullamento dell’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, comporta l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse. Il venir meno dell’interesse alla riforma della sentenza impugnata è rilevabile d’ufficio e preclude l’esame del merito dei motivi. La finalità deflattiva del contenzioso giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria nel comune di un terreno agricolo sul quale l’amministrazione contestava la realizzazione di opere abusive: la modifica della destinazione d’uso agricola ad area di parcheggio mediante posa di pietrisco, una serra stabile con copertura in PVC e sottostante pavimentazione industriale, e due manufatti adibiti a ufficio e a servizi igienici.

Notificata l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino e accertata l’inottemperanza, con irrogazione della sanzione pecuniaria, la società presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001. L’amministrazione adottava provvedimento di diniego. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso, ritenendo il diniego atto vincolato in ragione delle previsioni urbanistiche e qualificando la serra come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, non conseguibile in sanatoria. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di appello, con memoria depositata il 4 luglio 2026, la parte appellante dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse, avendo dato esecuzione spontanea all’ordine di ripristino e riferendo che il Comune aveva annullato l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale.

Il Collegio prende atto di tale evenienza e ne trae la conseguenza processuale: l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La spontanea esecuzione dell’ordine e il venir meno dell’acquisizione al patrimonio comunale fanno difettare l’interesse alla riforma della sentenza impugnata, rendendo superfluo l’esame del merito dei motivi.

La decisione non affronta le questioni sostanziali relative alla qualificazione delle opere, al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e alla conformità urbanistica, che restano assorbite nella declaratoria di improcedibilità. Il giudizio si chiude dunque sul piano processuale, senza pronuncia sul rapporto.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa tra le parti, valorizzando la finalità deflattiva del contenzioso che la condotta della parte appellante ha di fatto realizzato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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