Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 31 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La presentazione dei conti giudiziali nel corso del procedimento determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente pronuncia di estinzione del giudizio. Tale forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nella successiva fase prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, nella qualità di Presidente pro tempore e responsabile della riscossione proventi di una fondazione, per gli esercizi finanziari dal 2018 al 27 luglio 2021, con contestuale richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del giudice era stato fissato il termine per la resa dei conti. La fondazione ha successivamente trasmesso la relativa documentazione, acquisita presso la Sezione giurisdizionale. L’agente contabile ha depositato memoria difensiva, contestando in via principale la sussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo della qualifica di agente contabile per la riscossione proventi e, in via subordinata, chiedendo la congruità del termine e la delimitazione dell’oggetto della resa.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che la documentazione risulta effettivamente presentata. Su tale presupposto, per evidenti ragioni di economia processuale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale.
Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi, le quali ne determinano la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La Corte ha precisato che questa forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere, poiché dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Il giudice ha quindi proceduto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Ha contestualmente precisato che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Quanto alle spese, il giudice ha rilevato la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto e ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere. Gli atti sono stati rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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