Carta docente: commissario ad acta e astreinte contro il Ministero inerte (TAR Liguria n. 915 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni. Sussistendo richiesta di parte e difetto di ragioni ostative, va nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, con termine di trenta giorni. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Una docente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per l’anno scolastico 2019/2020. Con separato ricorso il difensore, in proprio, chiede l’ottemperanza della stessa sentenza nella parte in cui gli ha liquidato le spese di lite in qualità di difensore anticipatario.
Il Ministero si costituisce in entrambi i giudizi senza svolgere contestazioni nel merito. I due ricorsi, connessi oggettivamente e soggettivamente, vengono riuniti per esigenze di economia processuale e decisi all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Sussistono pertanto i presupposti per l’ottemperanza.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente, l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento al difensore delle somme liquidate a titolo di spese di lite.
Il Collegio ravvisa inoltre i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Quanto alla penalità di mora, sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, la stessa è fissata ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo accoglie i ricorsi e ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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