Offerta anomala e clausola ambigua non imputabili al concorrente per errore indotto (TAR Liguria n. 903 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e mira ad accertare la serietà, la sostenibilità e l’affidabilità complessiva della proposta, non la singola inesattezza della voce di costo. L’errore incolpevole del concorrente, indotto dall’ambiguità della lex specialis, non legittima l’esclusione né il ritiro in autotutela dell’aggiudicazione. Il principio di autoresponsabilità presuppone una legge di gara chiara e precisa e non opera quando il committente viola l’obbligo di clare loqui. Il ritiro dell’aggiudicazione fondato su travisamento dei fatti è annullato e, non residuando margini discrezionali, il giudice dispone il subentro nel contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti termici comunali impugna la determinazione con cui l’amministrazione ha ritirato in autotutela l’aggiudicazione disposta in suo favore. Il ritiro segue un’istanza di riesame della seconda classificata, che aveva contestato l’incongruità dell’offerta vincitrice per l’assorbimento quasi integrale del corrispettivo nei costi della manodopera.

Esperita la verifica, il RUP giudica l’offerta anomala e inammissibile per tre ragioni: giustificazioni insufficienti, costo del lavoro biennale nettamente inferiore a quello indicato in gara e utile inattendibile per omessa indicazione delle spese generali. La ricorrente impugna il ritiro, poi l’aggiudicazione alla controinteressata e infine chiede il subentro nel contratto nel frattempo stipulato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi sulla congruità e li ritiene fondati. L’art. 3 del disciplinare stabilisce dapprima che il costo della manodopera è compreso nella base d’asta e subito dopo prescrive di scorporarlo dall’importo assoggettato a ribasso, in conformità all’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. A ciò si aggiunge un modulo di offerta con importo precompilato non rispondente ad alcun documento di gara. Di fronte a indicazioni equivoche, l’impresa ha riprodotto nel modello i costi stimati dall’amministrazione e ha esposto solo nelle giustificazioni i minori oneri effettivi, pari a € 56.000,00 annui.

Non si tratta dunque di un aggiustamento postumo per “far quadrare i conti”, operazione vietata perché altera un elemento sostanziale dell’offerta: i costi sono indicati per la prima volta in quella sede. La conferma viene dai dati storici acquisiti con l’istruttoria: negli affidamenti 2021/2024 e 2020/2021, aventi a oggetto gli stessi impianti, la società ha dichiarato costi annui di € 53.750,00, poco inferiori agli attuali in ragione dell’aumento del costo del lavoro.

L’esclusione non rispetta i principi di fiducia e buona fede degli artt. 2 e 5 del codice dei contratti. Il principio di autoresponsabilità presuppone una legge di gara chiara e non opera quando l’errore deriva dalla violazione dell’obbligo di clare loqui del committente. Nel merito, il giudizio di anomalia è viziato da travisamento dei fatti e irragionevolezza: la verifica deve essere globale e sintetica, secondo l’orientamento richiamato (Cons. St. n. 2981 del 2025, n. 5626 del 2024).

Le giustificazioni dimostrano che il costo annuo garantisce il rispetto dei minimi salariali del CCNL metalmeccanici, con ore coerenti con il precedente triennio. Le spese generali risultano esposte sotto la voce “Altri costi” per € 5.000,00, pari al 6,44% dell’importo annuale, entro il range di mercato. Gli interventi a misura e in economia sono extra-canone e non preventivabili. Milità infine la contraddittorietà dell’apprezzamento: l’offerta giudicata congrua presenta poste diverse dalla manodopera inferiori a quelle della ricorrente.

Accolto il ricorso, il Collegio dichiara l’inefficacia ex tunc del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. e dispone il subentro per l’intera durata dell’affidamento. La riedizione del potere non è necessaria, perché l’annullamento non dipende da difetto di istruttoria ma da travisamento e illogicità, con condanna dell’amministrazione a stipulare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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