Ottemperanza: la notifica della sentenza all’amministrazione è condizione di ammissibilità (Cons. Stato n. 4110 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la prova della notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione soccombente costituisce condizione di ammissibilità del ricorso. Tale notifica, ancorché non necessariamente di copia in forma esecutiva, è richiesta agli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, per consentire il decorso del termine di 120 giorni a fini esecutivi, cui è assimilata l’ottemperanza. La mancata dimostrazione della notifica, anche dopo specifica richiesta istruttoria del giudice, determina l’inammissibilità del ricorso. Non suppliscono le diffide con cui la parte affermi unilateralmente l’avvenuta notifica, né la circostanza che il ricorso sia stato proposto anche in riassunzione di un giudizio ordinario declinatorio della giurisdizione. La domanda proposta contro i controinteressati privati è parimenti inammissibile, perché estranea al perimetro del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza n. 5427 del 2019 la Quinta Sezione accoglieva l’appello delle odierne ricorrenti avverso la sentenza che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di una gara per lavori di adeguamento sismico-impiantistico di un plesso scolastico, disposta da una centrale unica di committenza.
Le ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza deducendo che, dopo quella pronuncia, le parti soccombenti non avevano restituito il contributo unificato versato nei due gradi di giudizio, per complessivi € 15.000,00, salvo un pagamento parziale di € 6.000,00. Hanno chiesto la declaratoria di inottemperanza, il riconoscimento del diritto alla refusione e la nomina di un commissario ad acta. Resisteva la controinteressata privata, sostenendo che parte soccombente nel giudizio caducatorio fosse solo l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con precedente ordinanza istruttoria aveva rilevato la mancata evidenza della notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione, in particolare alla centrale unica di committenza, qualificata amministrazione soccombente in quanto autrice dei provvedimenti annullati, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2018.
Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, III, n. 8243 del 2022; V, n. 5495 del 2022; e, a fini applicativi, V, n. 4658 del 2023 e n. 8776 del 2022 — la notifica della sentenza è necessaria, ancorché non di copia in forma esecutiva, agli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, per il decorso del termine di 120 giorni a fini esecutivi, cui va assimilata l’ottemperanza.
Nel caso concreto la prova non è stata fornita neppure dopo la richiesta istruttoria. La Corte esclude che possano valere il mero ricorso per chiarimenti proposto dal Comune (ma non dalla centrale di committenza) o le diffide delle interessate, in cui si afferma unilateralmente l’intervenuta notifica, che non risulta avvenuta nemmeno nel corso del giudizio.
Nessun rilievo assume la proposizione del ricorso «anche in riassunzione» del precedente giudizio ex art. 702-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale, poiché l’atto è stato introdotto comunque a fini di ottemperanza e non di cognizione, come dimostra la designazione diretta del giudice d’appello quale autore della sentenza. Per le medesime ragioni è inammissibile anche la domanda verso i controinteressati privati, estranei al perimetro dell’ottemperanza. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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