Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 7 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’ottemperanza nel termine fissato, nominando per l’ulteriore inottemperanza il commissario ad acta. Il ricorso è ammissibile quando sia prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo esecutivo e sia rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di perdurante inerzia è dovuta la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce con ricorso notificato e depositato il 23 settembre 2024 per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro n. 453/2023 del 12 maggio 2023. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per sei anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di 500,00 euro annui, per un totale di 3.000,00 euro oltre accessori.

La ricorrente chiede l’ottemperanza a quel capo della sentenza, il pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. In udienza il difensore ha precisato che la domanda concerne solo la carta del docente, non anche le spese del giudizio civile e il contributo unificato. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia dato esecuzione, in parte qua, alla sentenza del giudice ordinario. Il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione debitrice giustifica l’accoglimento nei limiti dell’interesse fatto valere.

Il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare rilasciando alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma spettante. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione Generale, che provvederà entro i trenta giorni successivi.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo complessivo del giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate equitativamente in 500,00 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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