Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale nel giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 5 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un atto di macro-organizzazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che regoli ex novo il medesimo rapporto giuridico, sostituendo quello impugnato. La sopravvenuta carenza di interesse non preclude al giudice di scrutinare il ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Ai fini delle spese, il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse allorché il ricorrente non alleghi una lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica, non essendo sufficiente l’interesse al buon andamento dell’amministrazione né il timore di essere esposto a responsabilità per il proprio ufficio. Il giudice, nel regolare le spese secondo soccombenza virtuale, applica il principio dell’art. 100 cod. proc. civ. quale condizione dell’azione.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente di un ente pubblico regionale, impugnava la nota con cui il direttore pro tempore aveva approvato la rimodulazione dell’assetto organizzativo e il nuovo funzionigramma dell’ente. Deducva violazione delle previsioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali, eccesso di potere, difetto istruttorio e violazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 in materia di conflitto di interessi. Lamentava, in particolare, che gli incarichi di gestione del patrimonio, di cassa e di bilancio fossero stati mantenuti in capo a una dirigente legata al direttore da rapporto di coniugio, e che non fossero state raccolte le dichiarazioni di conflitto di interesse.
Nel corso del giudizio il direttore veniva sostituito da un direttore reggente, che adottava un nuovo provvedimento di rimodulazione dell’assetto organizzativo, sostituendo quello impugnato. La ricorrente prendeva atto dell’intervenuta eliminazione dei vizi paventati, ipotizzando la conclusione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ma insistendo per la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale. L’ente resistente eccepiva l’improcedibilità del ricorso, non essendo stato impugnato il nuovo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. È documentata l’adozione, da parte del direttore reggente, di un provvedimento di rimodulazione dell’assetto organizzativo che ha sostituito quello impugnato. Per costante orientamento giurisprudenziale, ricorda il Tribunale, il ricorso è improcedibile quando il rapporto giuridico sotteso all’impugnazione sia stato oggetto di una nuova regolazione. La circostanza consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni dell’ente, salvo che per la regolazione delle spese.
Proprio ai soli fini delle spese il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, come eccepito dalla difesa dell’ente. Richiamata la nozione di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., il giudice sottolinea che la lesione deve essere concreta e attuale, non eventuale o futura, e deve sussistere dal momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. Il riferimento è a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 settembre 2021, n. 9845.
Nel caso concreto la ricorrente ha affermato di essere portatrice di un interesse al corretto andamento delle procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali e al buon andamento dell’amministrazione, paventando rischi di danni erariali e di lesione della credibilità dell’ente. Tali interessi, osserva il Collegio, esorbitano dalla sfera giuridica dell’interessata e non sostanziano una lesione personale, concreta e attuale.
Nemmeno il timore di essere esposta a responsabilità, in qualità di addetta al piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione, integra la condizione dell’azione, posto che l’ordinamento appronta diversi rimedi e poteri in capo al responsabile della prevenzione della corruzione. Del pari irrilevante è l’interesse fatto valere come cittadino e dipendente alla rimozione del conflitto di interessi. La ricorrente ha peraltro espressamente chiarito di non lamentare un’illegittimità nell’assegnazione degli incarichi per violazione del proprio diritto ad altro incarico, ciò che ulteriormente comprova la carenza di interesse.
In conclusione, le spese seguono la soccombenza virtuale nei rapporti con l’amministrazione resistente e sono liquidate in dispositivo; nei rapporti con l’altra parte resistente sono compensate, stante la limitata attività difensiva. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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