Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 929 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con l’accredito della somma corrispondente. Accertati l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il giudice fissa un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostitive, trova applicazione la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito davanti al TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 10 marzo 2023 n. 209. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico.
Il titolo esecutivo copre plurime annualità, variabili per ciascun ricorrente in ragione del diverso periodo di servizio maturato e del diritto riconosciuto anche per l’anno scolastico in corso. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato nel merito la pretesa. La causa è giunta in decisione alla camera di consiglio del 16 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come volto all’ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro e ne ha verificato i presupposti. La prima condizione è l’esistenza di un titolo esecutivo non eseguito: la sentenza del Tribunale di Genova, ormai irrevocabile, ha accertato in modo pieno il diritto dei docenti al beneficio economico.
La seconda condizione attiene alla messa in mora dell’amministrazione debitrice. Il giudice ha constatato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Decorso quel termine senza adempimento, l’inerzia dell’amministrazione diventa illegittima e legittima l’intervento del giudice amministrativo.
La terza condizione è l’assenza di contestazioni nel merito: il Ministero, pur costituitosi, non ha opposto alcuna difesa sostanziale. Il Collegio ha quindi ordinato l’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con un successivo termine di trenta giorni. Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Collegio ha poi applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem coincide con il giorno dell’esecuzione o, in difetto, con quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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