Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1985 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto riconosciuto con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non ancora eseguito dall’Amministrazione legittima il ricorrente a proporre ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 escludono ogni ostacolo normativo alla corresponsione e rendono dovuta l’esecuzione. Accertata la mancata materiale corresponsione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina il Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 333/2024 del 23.04.2024, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di 500,00 euro annui per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione la carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre alle spese.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, è stata eseguita dall’Amministrazione solo per le spese di giudizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Si è costituita l’Amministrazione intimata con comparsa di forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Al di là dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro è dunque accertato.

Il TAR esclude ogni ostacolo normativo alla corresponsione. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003. Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso per ottemperanza va accolto.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti. All’Amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione.

Il Collegio nomina quindi il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o di un suo sostituto, affinché, ove il termine di trenta giorni decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi eventualmente del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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