Autotutela elettorale e stabilità del risultato: il decorso del tempo prevale (Cons. Stato n. 9574 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autotutela elettorale, il decorso di un rilevante intervallo temporale dalla proclamazione degli eletti giustifica il bilanciamento dell’interesse pubblico in favore della stabilità del risultato elettorale, rendendo recessive le ragioni del candidato pretermesso. L’amministrazione può pertanto negare l’annullamento d’ufficio della proclamazione anche in presenza di indagini penali in corso, ove l’accertamento della falsità non sia definitivo ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2 bis, legge n. 241/1990. Il previo giudizio conclusosi con pronuncia in rito di inammissibilità non è ostativo all’esame dell’istanza di autotutela, poiché in esso non si è accertato il merito del fatto. La relativa diversità di oggetto esclude del pari la causa di incompatibilità del giudice che abbia conosciuto della precedente controversia.
Il Fatto
La controversia riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Municipio XV di Roma, svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021. Il ricorrente, candidato nella lista n. 13, risultò primo dei non eletti con 731 preferenze, insufficienti rispetto ai tre candidati proclamati.
Dopo un primo giudizio conclusosi con declaratoria di inammissibilità, confermata in appello, e a seguito di indagini penali avviate per asserite falsità nella attribuzione delle preferenze ai capilista, il ricorrente presentò istanza di autotutela. L’Ufficio elettorale la respinse il 5 novembre 2024, valorizzando il decorso del tempo e l’assenza di un accertamento penale definitivo. Il TAR Lazio respinse il ricorso e il candidato appellò.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Il Collegio precisa anzitutto che il precedente giudizio, definito con sentenza di inammissibilità per genericità delle censure, non contiene alcun accertamento sul merito del fatto. Da esso non deriva quindi un’efficacia esterna di giudicato ostativa all’esercizio del potere di riesame, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento gravato.
Tale rilievo non conduce però all’accoglimento, poiché la decisione amministrativa si fonda su ulteriori e autonome ragioni. L’Ufficio elettorale ha esaminato il merito dell’istanza, attribuendo prevalenza all’interesse alla stabilità del risultato elettorale rispetto alle ragioni dell’istante. Il decorso triennale dalla proclamazione è stato ritenuto idoneo a rendere immutabile il risultato, in linea con l’orientamento secondo cui le modifiche del risultato non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi.
Il Collegio richiama l’art. 21-nonies legge n. 241/1990, che consente l’annullamento d’ufficio entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi, e il comma 2 bis, che ammette il superamento del termine solo in presenza di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato. Poiché nel caso di specie l’accertamento penale non era definitivo, e anzi era intervenuta assoluzione, la fattispecie derogatoria non risultava integrata.
Il Collegio ritiene non conducenti le censure sul termine: l’amministrazione ha comunque deciso nel merito, superando implicitamente il profilo del venir meno del potere. Analogamente è respinta la doglianza sulla disparità di trattamento rispetto ad altra istanza accolta, atteso che quel caso riguardava un mero lapsus calami, con tempistiche ravvicinate e agevole disvelamento dell’errore.
Quanto alla ricusazione, la diversità di oggetto dei due giudizi esclude l’incompatibilità di cui all’art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi tassative di stretta interpretazione. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della vicenda.
Nota della Redazione
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