Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2805 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile solo se sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. La prova del passaggio in giudicato della sentenza è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo, e può essere fornita mediante attestazione di segreteria prodotta in allegato al ricorso. Accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice ordina all’Amministrazione di attribuirla entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 851/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024 e notificata il giorno successivo, è stato accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato conseguentemente condannato ad attribuire la carta per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente, ritenuto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 16 giugno 2025. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. La causa è stata decisa alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni. La notifica della sentenza è avvenuta il 19 ottobre 2024, quella del ricorso il 16 giugno 2025: sono pertanto trascorsi più di sette mesi, con conseguente ammissibilità dell’azione esecutiva.
Quanto alla prova del passaggio in giudicato, il Tribunale osserva che essa è necessaria ogni qual volta non venga in questione, come nella specie, l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il principio è richiamato sulla scorta del precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Nel caso concreto la prova è stata fornita mediante attestazione di segreteria rilasciata l’8 giugno 2025 e prodotta in allegato al ricorso.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ordina quindi all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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