Cass. civ. Sez. V n. 26494 del 09.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 26494/2026, depositata il 09/10/2026 (R.G. 10417/2017). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N. 10417/2017 R.G. proposto da: rappresentato difeso dall’avv. del foro di Grosseto, giusta procura speciale in atti – ricorrente –
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato – controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza n. 1839/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 17.10.2016, non notificata; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Clara Sali all’adunanza
FATTI DI CAUSA
propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale da esso proposto ed accolto parzialmente l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza n. 398/4/2014 della C.T.P. di Grosseto, che aveva parzialmente accolto il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso accertamento TRIBUTI: avviso di accertamento – indagini bancarie – contabilità semplificata – operazioni extra conto. con il quale l’Agenzia delle Entrate, previa richiesta di documentazione contabile e bancaria, recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, versamenti e prelevamenti non giustificati effettuati sui conti correnti riconducibili al contribuente, titolare di omonima ditta individuale esercente attività connessa ai trasporti via acqua.
C.T.P Grosseto annullava l’avviso accertamento limitatamente ad un’operazione extra conto di cui all’allegato Q ed ai movimenti relativi al conto corrente intestato al coniuge e decurtava del 40% i prelievi ingiustificati sul conto corrente intestato al contribuente.
3. La C.T.R. della Toscana, dopo aver elencato i motivi di gravame proposti dalle parti, in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quarto del gravame incidentale dell’Ufficio, riteneva invece che anche le operazioni extra conto indicate nell’atto impositivo avrebbero dovuto essere giustificate dal contribuente; che errata era stata la riduzione equitativa dei prelevamenti non giustificati nella misura del 40% operata dai primi giudici e che questi ultimi avevano peraltro commesso errore di calcolo. Confermava invece la sentenza di primo grado quanto alle movimentazioni sui conti correnti intestati al coniuge. Rigettava integralmente l’appello del contribuente.
4. L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
5. Il ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato «violazione degli articoli 32 e 42 del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.» il ricorrente in via principale lamenta l’omessa declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione sulle operazioni extra-conto, di cui all’allegato Q al p.v.c. ed in particolare quanto all’operazione del 9.6.2008, per l’importo di euro 3.000,00. Inoltre, lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto che l’onere della prova ricadesse su esso contribuente anche in ipotesi di dato extra contabile ossia non registrato sul conto corrente, in difetto di acquisizione di ulteriori elementi contabili da parte dell’A.F., non potendo esplicare il proprio diritto di difesa a fronte della inintelligibilità dell’avviso di accertamento.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Le “operazioni in extra conto” sono quelle attività bancarie e postali che vengono svolte senza l’utilizzo diretto del conto corrente, come pagare un bonifico allo sportello in contanti, cambiare un assegno, acquistare valuta estera o richiedere vaglia e buoni postali, operazioni che, pur non comparendo nell’estratto conto, vengono registrate e comunicate all’Agenzia delle entrate.
1.3. Questa Corte ha ritenuto che le operazioni bancarie in extraconto, quali ad esempio quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall’interessato che cambia l’assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano pertanto nella categoria degli “importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”, cui l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi.(cfr.
1.4. Ne consegue che anche per tale tipo di operazioni, che lo stesso contribuente ammette essere state individuate nell’allegato Q (con indicazione di tipologia, importo, preceduto dal segno +, data di registrazione e codice fiscale), il contribuente è onerato di fornire analitica giustificazione delle singole operazioni contestate. La decisione della CTR è pertanto conforme a diritto.
2. Con il secondo e terzo motivo, rubricati entrambi «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.p.r. n. 600/73 ed art. 51 del d.p.r. n. 633/72, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.» censura l’operato dei giudici di appello laddove hanno deciso la causa, applicando il meccanismo della presunzione legale, nonostante esso ricorrente fosse un contribuente in contabilità semplificata ed utilizzasse dunque le sue risorse promiscuamente per esigenze familiari, personali e di impresa. Esisterebbe dunque una soglia giustificata per definizione. Le uscite non giustificate ammontavano ad appena tredicimila euro e dunque la modesta entità era di per sé sola in grado di vincere la presunzione legale. Quanto ai versamenti, la decisione sarebbe affetta dal medesimo error in iudicando per non avere i giudici di appello ritenuto che la prova contraria potesse essere desunta dal confronto tra masse numeriche tra i versamenti registrati in conto corrente e l’ammontare complessivo delle fatture e ricevute fiscali del periodo di competenza e per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio a proposito delle fatture e ricevute fiscali per un ammontare complessivo di euro 44.800,00. La contabilità semplificata non autorizzerebbe alcun altro tipo di prova contraria del residuo importo non giustificato, pari ad euro 9.970,00.
3. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. La minore rigidità delle regole sulla tenuta dei registri contabili non elimina l’obbligo di giustificare i movimenti bancari. Il contribuente in contabilità semplificata è peraltro comunque obbligato a tenere il registro Iva e a conservare le fatture attive e passive.
3.2. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in materia di indagini bancarie, secondo il quale (cfr. Cass.
Sez.
Ordinanza Cass. 16821/2025), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il dato normativo non opera distinzione alcuna tra contribuenti in regime di contabilità ordinaria e contribuenti in regime di contabilità semplificata. In fattispecie relativa a venditore ambulante in regime di contabilità semplificata, questa Corte (Cass. n. 17089/2023), ha ritenuto che, a fronte della presunzione legale prevista dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale «non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici», la prova richiesta al contribuente è analitica, «con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze » (Cass. n. 13112 del 30/06/2020; Cass. n. 10480 del 03/05/2018; Cass. n. 11102 del 05/05/2017). Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pertanto, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività 3.3. La C.T.R. si è attenuta ai principi sopra illustrati.
4. Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 274/1997 e del principio di colpevolezza in materia di sanzioni tributarie afflittive; artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 471/1997, art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51 del d.P.R. 633/1972; art, 6, 7 e 46 della C.E.D.U. – questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 della Costituzione, in relazione alla norma interposta di cui agli artt. 6, 7 e 46 della CEDU, nonché dell’art. 3 della Costituzione per sospetta violazione del principio di uguaglianza sostanziale», il ricorrente in via principale assume che il rigetto del terzo motivo dell’appello sarebbe viziato da error in iudicando, in quanto la C.T.R. non ha considerato che, mentre esistono norme che introducono presunzioni legali per dimostrare l’evasione di imposta, non ne esistono che invertano l’onere della prova in materia di sanzioni. Nel caso di specie, l’entità della sanzione confermerebbe la sua natura sostanzialmente penale e la conseguente applicazione necessaria degli articoli 6 e 7 della CEDU. 4.1. Il motivo è infondato.
4.2. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
Questo consistere anche nella inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente, quindi, la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa (cfr, ex multis, Cass. n. 2139 del 2020, Cass. n. 22679 del 20 luglio 2022, Cass. Sez. 5, 9/01/2026, n. 4286, Cass. n. 21068/2026).
4.3. Ne consegue che non è astrattamente configurabile una violazione del principio di uguaglianza sostanziale, atteso che l’accertamento della violazione della norma tributaria prescinde dalla modalità di assolvimento dell’onere della prova previsto dalle singole norme d’imposta, essendo pertanto irrilevante che l’accertamento dell’evasione dipenda dal mancato assolvimento dell’onere della prova contraria a fronte di presunzioni legali.
5. Con il primo ed unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R.
n. 633/72, degli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.», per avere la CTR confermato l’annullamento dell’atto impositivo relativamente alle movimentazioni sui conti correnti formalmente intestati al coniuge (allegati L ed N al P.V.C.). Sostiene, in primo luogo, che la statuizione del Collegio sembrerebbe aver preso in considerazione solo l’allegato N al P.V.C., che riguardava versamenti per euro 5.200,00 non giustificati, laddove invece i conti correnti erano due, essendovi anche l’allegato L, relativo ad un conto corrente in relazione al quale il coniuge non aveva rilasciato alcuna dichiarazione. Inoltre, la CTR non aveva considerato che, oltre alla delega ad operare sui predetti conti correnti, l’A.F. aveva veicolato con il primo motivo dell’atto di appello incidentale, in atti, anche ulteriori circostanze a suffragio della riconducibilità dei conti correnti all’attività di impresa del contribuente ovvero che le operazioni mal si conciliavano con la qualità di dipendente comunale della moglie del contribuente, la frequenza dei versamenti e la circostanza che fu lo stesso a fornire una giustificazione, sebbene inattendibile, per un versamento di euro 4.750,00, segno che lui stesso ammetteva di aver utilizzato il conto corrente intestato al coniuge per la sua attività di impresa. Tutti gli elementi presuntivi forniti, compresa la delega, avrebbero dovuto essere valutati.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Questa Corte ha affermato che le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali ad esempio: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (Cass. n. 549 del 15/01/2020; si vedano, altresì, Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 20668 del 01/10/2014; Cass. n. 21420 del 30/11/2012;
5.3. Va poi richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui la prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri (Cass. n. 3703 del 09/03/2012). In particolare, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi » (così Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822 del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019, 5.4. I giudici di appello si sono limitati a valorizzare le dichiarazioni rese dall’intestataria di uno dei conti correnti ed a ritenere insufficiente la delega ad operare su entrambi i conti correnti, senza tenere in considerazione gli ulteriori elementi indiziari offerti dall’A.F., incorrendo pertanto nel vizio denunziato.
6. In definitiva, va respinto il ricorso principale ed accolto quello incidentale. La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per un nuovo esame del primo motivo dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente in via principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente in via principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23.9.2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2728 c.c. – Prova contro le presunzioni legali
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso