Cass. pen. Sez. II n. 37525/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 37525/2026 (R.G. 24174/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
SENTENZA
Sento n. (i30 sez. rappresentato e difeso dall’Avv. , di fiducia; avverso l’ordinanza in data 19 maggio 2026 del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letti i motivi aggiunti presentati nell’interesse del ricorrente data preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma l-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.1. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.1. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.1. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla rilevato che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza, validamente richiesta nei termini di legge; udita la relazione svolta dal consigliere Vincenza Bellini; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito difensore, Avv. quale concluso l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 novembre 2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previo rigetto dell’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, ha confermato il decreto in data 10 ottobre 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo del profitto illecito, pari a euro 1.774.857,32, asseritamente conseguito da s.r.l., amministrata di fatto da attraverso un articolato meccanismo di creazione di falsi crediti fiscali da “sisma bonus acquisti”, oggetto di successive cessioni, fondati su attestazioni non veritiere relative sia alla demolizione di fabbricati, risalente in realtà a oltre vent’anni prima e, dunque, precedente all’entrata in vigore dell’art. 16, comma l-septies, del d.1. 4 giugno 2013, n. 63, sia alla realizzazione di nuovi fabbricati, non ancora avvenuta.
Il sequestro in esame, che fa seguito ad altri tre decreti di sequestro emessi nel medesimo procedimento, è stato disposto a fini di confisca diretta o per equivalente in relazione alle contestazioni, successivamente elevate nei confronti del ricorrente, di cui agli artt. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 (oggi art. 84 d.lgs.
n. 173 del 2024), e 648-ter.l cod. pen., di cui ai capi 6 e 7 dell’imputazione provvisoria.
In sintesi, il Tribunale, partendo dagli incontestati presupposti che per la determinazione della competenza per territorio in presenza di più reati legati da vincolo di connessione teleologica si rende applicabile il criterio di cui all’art. 16, lett. c), cod. proc. peno e che il reato di autoriciclaggio è il più grave tra i reati in contestazione, ha ritenuto che la prima cessione del credito inesistente rilevante ai sensi dell’art. 648-ter.1 cod. peno si fosse perfezionata nel momento del suo inserimento telematico nel sistema dell’Agenzia delle Entrate e, siccome era ignoto tale luogo, ha determinato la competenza in base al luogo di accertamento del reato meno grave di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e non in base al luogo ove risultava sottoscritta la cessione del credito medesimo 2. Con sentenza rescindente di questa Corte (Sez. 2) n. 12911 dell’ll marzo 2026, è stata annullata con rinvio la predetta ordinanza, ritenendo fondato, con valenza assorbente, il primo motivo di ricorso per violazione di legge proposto nell’interesse di in proprio, relativo all’incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore del Tribunale di Roma, richiamando ribadendo quanto affermato, medesimo procedimento ma con riferimento a distinto decreto di sequestro, nella sentenza rescindente da questa Corte (Sez. 2), n. 5929 del 12 febbraio 2026. La sentenza rescindente ha annullato la precedente ordinanza sul rilievo che:
– aveva omesso di affrontare la questione “se l’atto di cessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407-02), determinando l’immutazione del titolare/creditore”; non aveva spiegato “in qual modo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso da parte dell’ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione”;
– aveva omesso di valutare, al fine di un corretto approccio all’eccezione difensiva, la possibilità “di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negozio stipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi e in particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione”, richiamando gli arresti secondo cui il delitto di riciclaggio, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629-01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01).
La Corte ha, quindi, annullato il provvedimento, rinviando al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di emendare le criticità rilevate nell’individuazione del giudice competente.
3. Con ordinanza del 15/05/2026, depositata il 21/05/2026, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del rinvio, ha ritenuto nuovamente infondata l’eccezione d’incompetenza territoriale avanzata dalla difesa dell’indagato, identificando il luogo di consumazione del più grave delitto di autoriciclaggio in quello di invio della comunicazione telematica della cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate, applicando, nell’incertezza del locus commissi delieti, il criterio sussidiario previsto dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen., con radicamento della competenza in Santa Maria Capua Vetere in ragione della residenza dell’indagato.
4. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma l, disp. atto cod. proc. peno 4.1. Violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 627, comma 3, agli artt. 8 e 9 cod. proc. peno e all’art. 648-ter.1 cod. pen.; inosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente n. 12911 del 2026; erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale nel delitto di autoriciclaggio realizzato con condotte frammentate e progressive; violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. peno Si deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe sottratto alla verifica imposta dalla sentenza rescindente in ordine all’effetto decettivo del negozio di cessione dei crediti fiscali ritenuti fittizi, senza spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto la cessione stessa inidonea a integrare la condotta tipica dell’autoriciclaggio in assenza del successivo atto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sul punto, la difesa lamenta un’impropria sovrapposizione tra opponibilità civilistica della cessione e decettività rilevante ai fini penali, assumendosi che, al contrario, l’ostacolo decettivo della condotta si realizzi con il mutamento della titolarità del credito per effetto del negozio di cessione e non con la sua comunicazione al debitore ceduto, individuato nell’Agenzia delle Entrate. In particolare, si osserva comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione costituirebbe un post faetum del tutto ininfluente rispetto alla consumazione del delitto di autoriciclaggio, avente natura istantanea. Erronea sarebbe stata, inoltre, la valorizzazione, da parte del Tribunale, della clausola di cui al punto 3 del contratto di cessione del credito d’imposta (“perfezionamento della cessione del credito d’imposta”), poiché il perfezionamento cui si fa riferimento in tale pattuizione riguarderebbe un adempimento esecutivo che non interferisce in alcun modo con l’effetto traslativo della cessione, da ricondurre al momento della stipula del contratto.
4.2. Violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42 e 47 cod. pen., nonché alle fattispecie di cui agli artt. 316-ter cod. pen., 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter.1 cod. peno Si tratta di censura articolata nel ricorso originario, non esaminata dalla sentenza rescindente in quanto assorbita dall’accoglimento del motivo sulla competenza territoriale, alla quale la difesa dichiara di non rinunciare. Si deduce l’omessa o apparente motivazione della prima ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza del fumus eommissi de/ieti dei reati contestati, con particolare riferimento all’elemento soggettivo, non essendosi il Tribunale del riesame confrontato con gli elementi nuovi addotti dalla difesa, tra i quali l’interrogatorio reso dall’indagato il 3 luglio 2025 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2857 del 2025, ritenuti inconferenti sulla base di una rigida interpretazione della normativa extrapenale di cui all’art. 16, comma l-septies, d.1. n. 63 del 2013, in tema di C.d. “sismabonus acquisti”, e neutralizzati mediante una petizione di principio, fondata sull’oggettiva difformità della condotta, senza verificare se la congerie di norme, circolari, risposte a interpelli e prassi amministrative prodotta dalla difesa fosse idonea a ingenerare nel contribuente un errore sul fatto costituente reato, scusabile ai sensi dell’art. 47, comma 3, cod. peno Si sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che l’affidamento riposto in atti dell’amministrazione, in un contesto di oggettiva incertezza normativa, costituisce elemento fattuale decisivo per escludere la rappresentazione e volizione dell’indebita percezione.
4.3. Violazione di legge in relazione all’art. 16, comma l-septies, d.1. n. 63 del 2013, agli artt. 119 e 121 d.1. n. 34 del 2020, agli artt. 316-ter cod. pen., 648- ter.1 cod. peno e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000; violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 16 e 16-bis TUIR; violazione dell’art. 125 cod. proc. peno e vizio della motivazione mancante o priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Secondo difensore, l’ordinanza impugnata avrebbe effettuato ricostruzione del C.d. sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 16, comma 1- septies, d.1. n. 63 del 2013, apodittica e parziale, omettendo di confrontarsi con la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa e fondata su specifici elementi nuovi. In particolare, i giudici cautelari avrebbero reso una motivazione solo apparente in ordine alla possibilità di maturazione del credito d’imposta “a step” e alla configurabilità dell’inadempimento quale condizione risolutiva, al cui avverarsi consegue la restituzione del beneficio, divenuto non più spettante nonostante l’originaria esistenza giuridica, nonché con riguardo all’irrilevanza del fattore temporale della demolizione e della qualificazione dell’intervento, eludendo i rilievi difensivi sulla base di un’interpretazione della legge rigida e decontestualizzata rispetto al coacervo di norme secondarie, prassi e principi contabili.
4.4. Violazione dell’art. 321 cod. proc. peno Con tale doglianza, pure formulata nel ricorso originario, il difensore deduce che l’ordinanza impugnata avrebbe omesso la motivazione in punto di periculum in mora, desumendone la sussistenza in via automatica dall’affermata ricorrenza del fumus, senza spiegare sulla base di quali concreti elementi risulti integrato il rischio di dispersione del profitto e la necessità di adozione della misura anticipatoria, nonché travisando la prova, atteso che erano stati depositati l’elenco dei beni della società e la relativa consulenza.
5. In data 24 luglio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, di seguito sintetizzati.
5.1. In relazione al primo motivo di cui al punto 4.1, la difesa contesta, in aggiunta, la violazione degli artt. 1376, 1260 e 1264 cod. civ., quali norme extrapenali integratrici del precetto di cui all’art. 648-ter cod. peno Deduce che l’interpretazione proposta dal Tribunale della clausola n. 3 del contratto di cessione, attribuendo alle parti volontà derogatoria principio consensualistico, non troverebbe riscontro né nella lettera della previsione né nel comportamento complessivo dei contraenti, omettendo così di fornire risposta al quesito posto con la sentenza rescindente.
5.2. Sempre in relazione al primo motivo del ricorso principale, la difesa contesta l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 8 e 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché l’omessa applicazione del criterio suppletivo, gradato e inderogabile dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta, atteso che una parte dell’azione, e cioè la cessione del contratto, si sarebbe consumata in Roma, con conseguente illegittimo ricorso residuale al criterio della residenza dell’indagato. Deduce che, anche volendo accedere alla tesi secondo cui solo con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate si sarebbe determinato l’effetto decettivo, sarebbe indubitabile che una parte dell’azione, e precisamente la cessione del credito, si sarebbe consumata in Roma. Lamenta, sul punto, una motivazione inesistente e comunque apparente dell’ordinanza impugnata.
5.3. Sempre in relazione al motivo sulla competenza territoriale, la difesa contesta la violazione degli artt. 8, 9, 125, comma 3, e 187 cod. proc. peno Deduce che l’ordinanza impugnata avrebbe posto in dubbio l’individuazione in Roma del luogo di stipula del contratto di cessione sulla base dell’assenza di un requisito, quale la registrazione o autenticazione della scrittura privata di cessione del credito, non previsto dalla legge ai fini della prova legale del contratto.
5.4. Infine, sempre relativamente al primo motivo di ricorso, la difesa contesta l’inosservanza l’erronea applicazione dell’art. cod. pen., l’interpolazione nella fattispecie di un requisito di “pubblicità/conoscibilità” ai terzi dell’atto simulatorio, estraneo al tipo, nonché la violazione del criterio di valutazione ante dell’idoneità decettiva, sostituito giudizio controfattuale posto Deduce l’offesa consiste nell’ostacolo all’accertamento e non nella conoscibilità dell’atto da parte di terzi. Aggiunge che il c.d. “esperimento del cassetto”, con cui il Tribunale elimina mentalmente la successiva comunicazione telematica per negare capacità ingannatoria alla sola scrittura privata, costituirebbe un giudizio controfattuale condotto ex post, in violazione del criterio enunciato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa sentenza rescindente (Sez. 2, n. 16059 del 2019, Rv. 279407).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto al primo motivo, va premesso che il vincolo decisorio gravante sul giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ha ad oggetto il principio di diritto specificamente enunciato nella sentenza di annullamento, anche quando sia desumibile implicitamente dalla motivazione, nonché le questioni di diritto ivi decise; esso non si estende, invece, alle affermazioni meramente esplicative della ratio decidendi né ai singoli sviluppi argomentativi che si limitino a evidenziare i vizi del provvedimento annullato senza fornire autonome indicazioni riparatorie (Sez. 1, n. 8242 del 18/05/1999, Di R.G., Rv. 213873-01; Sez. 6, n. 34027 del 24/06/2003, Samraqoui, Rv. 226668-01; Sez. 3, n. 15722 del 12/02/2009, Ministero Economia e Finanze, Rv. 243437-01; Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Montalto, Rv. 241823-01).
3. Ciò precisato, il giudice di rinvio ha confermato la propria competenza territoriale, escludendo la portata decettiva dell’accordo di cessione del credito d’imposta sulla base della distinta valenza della successiva “pubblicità” dell’atto negoziale sul piano civilistico e su quello penale.
Ha ritenuto, in particolare, che l’accordo negoziale di cessione del credito d’imposta, seppur idoneo a produrre il trasferimento del credito inter partes in virtù del principio consensualistico di cui all’art. 1376 cod. civ., non realizza, in difetto della prescritta comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ADE), l’offesa tipizzata dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-ter, primo comma, cod. pen., costituita dalla “concreta realizzazione di un ostacolo alla identificazione dell’origine delittuosa del bene” (p. 7 ordinanza impugnata), attesa la natura di reato di pericolo concreto del delitto di autoriciclaggio. Ha, poi, osservato che, se è vero che l’individuazione della condotta dissimulatoria va compiuta secondo un criterio di idoneità ex ante a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, la relativa valutazione deve essere effettuata in rapporto al tipo di operazione concretamente compiuta, la quale deve rivelare un’artificiosa strumentalità non meramente prospettata, ma dimostrata.
Ha, quindi, ritenuto che, nella specie, la mera stipulazione dell’accordo negoziale di cessione del credito d’imposta, in assenza della comunicazione telematica all’ADE, non sia idonea a determinare alcuna forma di “offuscamento” della provenienza delittuosa del credito d’imposta. Ha osservato che l’effetto decettivo non deriva dal trasferimento del diritto in sé (su un piano giuridico), ma dall’esercizio dello stesso mediante l’inoltro della detta comunicazione telematica che, pertanto, costituisce «il primo momento in cui si concretizza un ostacolo alla identificazione dell’origine del credito».
Il Tribunale ha, altresì, valorizzato il punto 3 dell’atto di cessione prodotto, intitolato «perfezionamento della cessione dei crediti d’imposta», nel quale si prevedeva che, «al fine di perfezionare e rendere opponibile la cessione di cui all’art. 2 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di qualunque terzo, il cedente dovrà compiere entro 5 giorni lavorativi dalla data del presente contratto tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa applicabile al credito di imposta, in modo tale per cui nella piattaforma ADE il cessionario abbia la possibilità di accettare la cessione a proprio favore del credito di imposta ceduto ai sensi del presente contratto». Ne ha tratto la conclusione che, pur essendo il negozio efficace tra le parti, anche secondo la volontà dei contraenti il completamento della sequenza traslativa nei confronti dell’ADE e del cessionario stesso richiedeva la comunicazione telematica.
Ad abundantiam, il Tribunale ha valorizzato l’incertezza del luogo e della data di stipulazione della prima cessione, asseritamente sottoscritta in in assenza di registrazione o autenticazione ovvero di altri elementi oggettivi idonei a comprovarli, anche alla luce dell’inserimento del negozio nel più ampio contesto di operazioni fraudolente finalizzate all’ottenimento di indebiti crediti d’imposta (p. 10 dell’ordinanza impugnata).
4. Così riassunto il percorso argomentativo dell’ordinanza in scrutinio, il Collegio ritiene infondate le doglianze proposte.
4.1. Va preliminarmente osservato che le medesime censure sulla competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono state già esaminate e disattese da questa Corte nel medesimo procedimento, ma con riguardo a diverso decreto di sequestro preventivo, con sentenza della Sez. 2, n. 30688 dell’ll agosto 2026, pronunciata sul ricorso avverso l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da Sez. 2, n. 5929 del 2026, il cui approdo viene qui condiviso ed integrato, nei limiti consentiti, sulla scorta degli argomenti esposti nell’ordinanza in scrutinio.
L’ordinanza impugnata, nei termini riassunti al punto 3, espone un percorso motivazionale non manifestamente illogico e sufficiente, avendo il giudice del rinvio esaminato – come richiesto dal giudice rescindente – il rapporto tra accordo di cessione del credito d’imposta e la successiva comunicazione telematica all’ADE e argomentato sulle ragioni dell’individuazione in quest’ultima della condotta dotata, secondo una valutazione ex ante, di concreta attitudine dissimulatoria, in quanto idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene mediante il mutamento dell’intestazione soggettiva del credito, con conseguente aggravamento dell’attività di ricostruzione della sua origine illecita e dei successivi trasferimenti (Sez. 2, n. 13352 del 14/03/2023, Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente, in quanto il giudice di rinvio ha ricostruito la fattispecie in maniera più puntuale rispetto al provvedimento annullato, colmando le lacune evidenziate nella sentenza rescindente, facendo corretta applicazione dei princìpi in essa richiamati.
4.2. In tale prospettiva, ritiene Collegio utile rammentare che giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ubi consistam dell’art. 648-ter.l cod. peno è costituito dalla reimmissione nel circuito dell’economia legale di beni di provenienza delittuosa, con ostacolo alla loro tracciabilità. La ratio dell’incriminazione è, infatti, quella di impedire che il profitto del reato presupposto sia utilizzato in forme idonee a inquinare l’ordine economico; ne consegue che il giudice penale deve verificare l’idoneità concreta della condotta a rendere difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene (così, tra le tante, in motivazione, Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Tale impostazione è stata applicata dal giudice del rinvio alla fattispecie concreta, avendo il Tribunale ritenuto che, solo con l’inoltro della comunicazione all’ADE dell’opzione per la cessione del credito d’imposta, anche secondo la specifica previsione negoziale richiamata, si sia realizzato il trasferimento ad un soggetto giuridico diverso, rendendo conseguente non immediata la ricostruzione della sua provenienza ai fini della sua apprensione.
4.3. Osserva ulteriormente il Collegio che l’individuazione della comunicazione telematica all’ADE quale unica condotta dotata di capacità dissimulatoria, in quanto incidente sul mutamento della titolarità del credito d’imposta fittizio, è coerente con la normativa speciale contenuta negli artt. 16, comma l-septies, d.1. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e successive modifiche, e art. 121 del d.1. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Ed infatti, l’art. 16, comma l-septies, d.1. n. 63 del 2013, nel disciplinare le detrazioni fiscali collegate a interventi diretti alla riduzione del rischio sismico di cui al precedente comma 1-quater, prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possano optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
4.4. Per poter fruire dei crediti d’imposta in questione mediante cessione, vanno osservate le regole del procedimento amministrativo dettate dagli artt. 119 e 121 del d.1. n. 34 del 2020 (così, in motivazione, Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, Degni, Rv. 287052-01). L’art. 121, comma 7, del d.1. n. 34 del 2020 stabilisce che con provvedimento del direttore dell’ADE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, Con provvedimento dell’ADE n. 29242 del 2020 è stato stabilito, al punto 4.1, che l’esercizio dell’opzione è comunicato all’ADE utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, e il mancato invio nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’ADE. Secondo la normativa fiscale di settore, dunque, l’opzione per la cessione del credito d’imposta acquista efficacia confronti dell’ADE mediante trasmissione telematica, sulla piattaforma dalla stessa gestita, del relativo modello di comunicazione. Si spiega, pertanto, l’inserimento nel negozio di cessione inter partes della clausola n. 3, concernente gli adempimenti necessari affinché il credito sia non soltanto opponibile al debitore ceduto, ma anche accettabile dal cessionario tramite la piattaforma dell’ADE, sicché risulta corretta l’interpretazione della clausola contrattuale accolta dal Tribunale.
4.5. Il giudice del rinvio, in risposta ai quesiti posti dalla sentenza rescindente, ha escluso l’autonoma attitudine decettiva dell’accordo di cessione tra cedente e cessionario e ha individuato il luogo di consumazione dell’autoriciclaggio in quello in cui, mediante la comunicazione telematica dell’opzione all’ADE, il credito d’imposta di provenienza delittuosa è stato trasferito e reso utilizzabile da un soggetto diverso, con conseguente mutamento formale della titolarità del credito e sua reimmissione nel circuito economico.
4.6. Ne consegue l’inapplicabilità al caso in esame del principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato mediante condotte frammentarie e progressive, poste in essere da più soggetti in tempi e luoghi diversi, si consuma nel luogo del primo atto integrante un segmento della condotta tipica (da ultimo, in tema di autoriciclaggio, Sez. 2, n. 2393 del 2026, Bosio, Rv. 289282-01), in ragione del fatto che la stipulazione dell’accordo di cessione tra cedente e cessionario è stata ritenuta priva di autonoma capacità dissimulatoria.
4.7. Conclusivamente deve affermarsi che, in tema di autoriciclaggio realizzato mediante la cessione di crediti d’imposta inesistenti relativi al C.d. «sisma bonus acquisti», la competenza per territorio si determina nel luogo in cui, mediante la comunicazione telematica all’ADE dell’opzione per la cessione, il credito, costituente profitto del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen., viene trasferito a un soggetto diverso. Nella specie, poiché è allo stato ignoto il luogo dell’inoltro della comunicazione telematica della prima cessione del credito d’imposta inesistente, correttamente è stata individuata la competenza territoriale superando sia la regola generale di cui all’art. 8 cod. proc. peno (che individua la competenza per territorio in base al luogo in cui il reato è stato consumato), sia quella di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. peno (che individua come competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione), applicandosi il criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 2, cod. proc. peno (giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato): nel caso in esame, in ragione della residenza dell’indagato risulta confermata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il giudice del rinvio ha, inoltre, osservato, con argomento subordinato e non manifestamente illogico, che la stipulazione in della prima cessione del credito d’imposta non è stata dimostrata, in assenza di elementi oggettivi, anche diversi dalla registrazione, idonei a fondare una ragionevole certezza sul luogo di conclusione del negozio. consegue che, anche laddove fosse stata riconosciuta la cessione autonoma quale segmento della condotta tipica, non sarebbe stato comunque possibile radicare la competenza territoriale in In ogni caso, i motivi di doglianza afferenti tale profilo rimangono assorbiti dalle considerazioni che precedono sul luogo di consumazione del delitto di autoriciclaggio.
5. Sono complessivamente infondate anche la seconda e la terza censura, formulate con l’originario ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 19 novembre 2025 e non esaminate per la natura assorbente del motivo accolto, con le quali si contesta la configurabilità del fumus commissi delicti del delitto presupposto di cui all’art. 316-ter cod. pen., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
Va rilevato che le questioni poste nei motivi in scrutinio, con cui si contesta il delitto presupposto, sono state già esaminate da questa Corte nella sentenza Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, in cui si è affermato che la disciplina agevolativa del C.d. “sisma bonus acquisti” va interpretata nel senso che l’agevolazione spetta solo quando demolizione e ricostruzione costituiscano fasi di un medesimo intervento unitario, sin dall’origine finalizzato alla riduzione del rischio sismico. Tale lettura, oltre a trovare fondamento nel dato letterale dell’art. 16, comma l-septies, cit., è imposta dalla natura incentivante del beneficio fiscale, che non può essere riconosciuto per attività già esaurite o prive di un coordinamento funzionale con la finalità antisismica. Ne resta esclusa, pertanto, l’utilizzabilità di categorie edilizie tratte dal d .P.R. n. 380 del 2001, avendo il legislatore tributario autonomamente individuato gli interventi meritevoli dell’agevolazione.
Quanto alla necessità dell’effettiva esecuzione dei lavori, si è osservato nel citato precedente, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, che la normativa subordina il beneficio fiscale a lavori realmente eseguiti e documentati. Le attestazioni e le asseverazioni devono riguardare non soltanto il progetto, ma anche l’effettiva realizzazione dell’intervento, la congruità delle spese e gli stati di avanzamento; inoltre, la cessione del credito o lo sconto in fattura possono essere esercitati soltanto in presenza di stati di avanzamento riferiti ad almeno il 30 per cento dell’intervento. Anche l’art. 16, comma l-septies, conferma tale impostazione, poiché presuppone che l’alienazione dell’immobile avvenga dopo la conclusione dei lavori. Ne consegue che la mancata esecuzione degli interventi impedisce la maturazione del beneficio e concorre a integrare, sul piano oggettivo, il fumus del reato di cui all’art. 316-ter cod. peno Sotto il profilo soggettivo, il citato precedente ha condivisibilmente affermato che le “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata o sull’ambito applicativo di una norma tributaria, rilevanti ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricorrono solo nel caso in cui l’agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa da un comportamento positivo degli organi amministrativi dall’esistenza pacifico orientamento giurisprudenziale ovvero qualora abbia richiesto alle autorità competenti i chiarimenti necessari e si sia attivato tramite la consultazione di esperti giuridici, così adempiendo al dovere di informazione (Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, Degni, Rv. 287052-03; nello stesso senso, Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885-01, nonché Sez. 4, n. 32069 del 15/07/2010, Albuzza, Rv. 248339-01; Sez. 3, n. 35694 del 05/04/2011, Pavanati, Rv. 251225-01). Alla luce dei princìpi che precedono, deve ritenersi immune da vizi la conclusione cui è pervenuta l’ordinanza del 19 novembre 2025, che ha desunto la piena consapevolezza dell’illiceità delle condotte dalla manifesta distanza tra il modello legale delineato dall’art. 16, comma 1-septies, d.1. n. 63 del 2013 e l’operazione concretamente realizzata dall’indagato.
Gli elementi invocati dalla difesa non risultano, infatti, idonei a dimostrare né affidamento qualificato, fondato comportamenti positivi dell’amministrazione o su orientamento giurisprudenziale pacifico, l’adempimento del dovere di informazione secondo i criteri sopra richiamati. Deve ricordarsi che, in materia di misure cautelari reali, il sindacato della Corte di cassazione sulle valutazioni del giudice di merito è circoscritto ai vizi motivazionali di tale radicalità rendere l’apparato· argomentativo del provvedimento del tutto assente o carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sì da non consentire di ricostruire l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, caso esame, motivazione dell’ordinanza impugnata soddisfa pienamente i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Le falsità contenute nel visto di conformità, nelle asseverazioni e nelle attestazioni, anche mediante l’omissione di informazioni dovute, riguardano i presupposti essenziali per la fruizione della detrazione fiscale. In particolare, la disciplina istitutiva del beneficio richiede che sia attestata l’effettiva esecuzione di lavori documentati in uno stato di avanzamento.
6. Infondato è, altresì, il quarto motivo di ricorso, relativo alla dedotta assenza di motivazione in punto di periculum in mora.
Le censure non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che dà conto in modo puntuale delle indagini della polizia giudiziaria attestanti l’incapienza del patrimonio della società e di rispetto all’ingente profitto illecito derivante dai reati contestati. Il Tribunale ha rilevato, da un lato, la mancata produzione di una consulenza sul valore dei beni indicati nelle visure immobiliari relative alla società e, dall’altro, che dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata dall’indagato nel 2023 risultava un reddito pari a euro 40.135,00, del tutto insufficiente rispetto all’importo del profitto sequestrato. Tali elementi sorreggono la valutazione del concreto rischio di dispersione del profitto e, quindi, la necessità della misura cautelare reale.
7. Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 settembre 2026.
DEPOSITATO IN CANG-‘ U\.i’~!A
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1260 c.c. – Cedibilità dei crediti
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 1376 c.c. – Contratto con effetti reali
- Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
- Art. 47 c.p. – Errore di fatto
- Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 8 c.p.p. – Regole generali
- Art. 9 c.p.p. – Regole suppletive
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento
- Art. 16 TUIR – Detrazioni per canoni di locazione
- Art. 16-bis TUIR – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici