Cass. pen. Sez. II n. 38060 del 30.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 38060/2026, depositata il 30/10/2026 (R.G. 19335/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
SOCIETA’ ITALIANA
S.P.A. IN P. DEL L.R.
inoltre: avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore di SOCIETA’ ITALIANA S.p.a., Avv. e sentito lo stesso, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 22 marzo 2024 ha, per quel che rileva in questa sede, confermato le statuizioni della pronuncia di primo grado relative alla declaratoria di intervenuta prescrizione nei confronti di per il reato di cui al capo I) dell’imputazione (artt. 110 e 356 commi 1 e 2 cod. pen., in relazione all’art. 355, comma 2, n. 1, e 640 cpv. n. 1 cod. pen., per la fornitura, in violazione del capitolato di appalto, di materiali inadeguati e di qualità inferiore a quanto pattuito per la realizzazione del nuovo porto commerciale ed alla condanna a carico della società Società Italiana S.p.a. per l’illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231 del 2001, contestato al capo L) (delitto presupposto quello di cui all’art. 640 cpv. cod. pen., indicato al capo I a carico di la Sesta Sezione di questa Corte rigettava il ricorso di ed annullava la sentenza nei confronti della rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che, con sentenza del 16 dicembre 2025, dichiarava “che l’illecito amministrativo contestato alla società al capo L) della rubrica, dipendente dal delitto presupposto di cui all’art. 640 cpv. c.p. indicato al capo I) non sussiste”. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, eccependo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarata insussistenza dell’illecito amministrativo contestato: la Corte di appello aveva ritenuto provato ricorrevano a stratagemmi per occultare la non conformità del materiale fornito… che le fatture emesse dal nei confronti si riferivano al materiale previsto in capitolato, nonostante in realtà venisse fornito un materiale diverso….” e che “…il criterio di imputazione soggettivo della commissione del reato a vantaggio dell’ente pare sussistente, emergendo dagli atti che la S.p.a. avrebbe beneficiato della truffa commessa ai danni dell’ente appaltante, in qualità di socia componente dell’ATI che si era aggiudicato l’appalto e di socia della consorziata scarl…” (pag.20); non era in discussione che fosse un dipendente della per quanto comandato dal 15.10.2008 a prestare l’attività lavorativa presso la e che lo stesso aveva commesso il reato presupposto di cui al capo I), ma la Corte di appello aveva escluso in capo al medesimo, rispetto alla la qualità indicata dall’art. 5 comma 1, lett. b) D.L.vo 8.6.2011 n.231, affermando che “era capo cantiere per conto della scarl in quanto distaccato dalla S.p.a. formale datrice di lavoro, presso la società consortile, dalla quale era stipendiato”: si trattava di una affermazione derivante dal travisamento del contenuto dell’atto del 7.3.2007 di costituzione della società consortile a r.l. nel quale si leggeva che “la Società realizza, quindi, la comune organizzazione istituita in guisa tale da conseguire…la compiuta attuazione di tutte le obbligazioni nascenti, direttamente o indirettamente, dal sopraindicato appalto”, e quindi anche della fornitura e posa in opera del materiale di cui al capo I), necessario per l’esecuzione dell’appalto ed oggetto del reato presupposto dell’illecito amministrativo, tanto che questa Corte, proprio dalla circostanza che dipendente della era stato distaccato presso l’Associazione temporanea di imprese che svolgeva i lavori in contestazione, aveva ritenuto non illogica la insussistenza della evidente prova di innocenza di in relazione al delitto di cui al capo I) affermata dalla Corte di appello di Bari nella sentenza del 22 marzo 2024; coinvolgimento di escluso invece dalla Corte di appello nella sentenza impugnata sulla base del medesimo compendio probatorio in virtù del quale questa Corte ha ritenuto che rivestiva in seno alla la qualità indicata dall’art.5, comma 1 lett. a) D.L.vo 8.6.2011 n. 231, non meritevole di assoluzione nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte di appello di Bari aveva omesso di considerare, nella ricostruzione del ruolo di nel delitto di truffa aggravata di cui al capo I), e conseguentemente della nell’illecito amministrativo di cui al capo L), quanto emergeva dalla conversazione telefonica riportata a pag.307 della sentenza di primo grado; ne conseguiva il pieno coinvolgimento della truffa aggravata sia di che di anche quali persone riferibili alla sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.L.vo n. 231 del 2001, giacchè non operava solo per conto della società consortile presso cui era stato comandato dalla in quanto quest’ultima, siccome consorziata in seno alla era direttamente coinvolta pure nella gestione della fornitura indicata al capo I), delle caratteristiche della quale era stato inutilmente interessato anche il dirigente della che, al corrente della condotta truffaldina, nulla faceva per porre fine alla truffa in danno del Comune di interessamento di che, logicamente, non avrebbe avuto motivo di avvenire, anche in relazione alla qualità del materiale fornito da Group se- come affermato dalla Corte di appello a pag.22 della sentenza con evidente travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione- il controllo circa la conformità del materiale fornito fosse stato affidato ai soggetti facenti capo alla C.M.C., alla società consortile e alla stazione appaltante, e dunque non anche alla socia consorziata in seno alla proprio come la C.M.C.
Il difensore depositava memoria nella quale affermava, in sostanza, che il ricorso del Pubblico Ministero proponeva una diversa valutazione delle risultanze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1 A norma dell’art. 5 D. Lgs. n. 231/2011 “Responsabilità dell’ente: L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2 L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” Ciò premesso, l’unico motivo di ricorso propone una diversa valutazione delle risultanze processuali soprattutto sulla base di un documento (atto di costituzione di società consortile a r.l. del 7 marzo 2007); tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 6, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Nel caso in esame, il ricorso pretende di fornire una diversa valutazione delle risultanze processuali da quella operata dalla Corte di appello, che ha rilevato che non aveva un obbligo giuridico di impedire le condotte illecite di non avendo un ruolo operativo nell’esecuzione dell’opera, e che era stato distaccato presso la s.c. a r.l., sulla quale gravavano gli obblighi di vigilanza e direzione del cantiere; il ricorso interpreta invece l’atto di costituzione della soc. coop. a r.l., dando una valutazione diversa da quella operata dalla Corte di appello, che ha rilevato che la soc. coop. a r.l. provvedeva alla realizzazione delle opere oggetto dell’appalto e la e per essa veniva coinvolta soltanto per quanto riguardava le decisioni economiche; per quanto riguarda la Corte di appello ha rilevato era capo cantiere per conto della soc. coop. a r.l. in quanto distaccato dalla per cui dipendeva dalla prima (art. 30 D.Lgs. non dipendesse dalla si ha conferma dal fatto che il suo trattamento economico, contrariamente a quanto disposto dalla norma da ultimo citata, era a carico della per cui non aveva più alcun rapporto con la Del resto, già la sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte aveva evidenziato che in caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, mentre l’affermazione della innocenza della persona fisica al quale viene contestato il medesimo reato richiede, ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., l’evidenza della relativa prova, la condanna dell’ente presuppone, al contrario, la prova positiva – oltre ogni ragionevole dubbio – della sua responsabilità”; prova che, con motivazione non inficiata dalle censure del ricorrente, non è stata raggiunta, alla luce delle considerazioni sopra riportate.
2. Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere pertanto rigettato. P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 30/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 355 c.p. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso