Cass. pen. Sez. VI n. 38058 del 30.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 38058/2026, depositata il 30/10/2026 (R.G. 29641/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Mariella Ianniciello Andrea Natale
SENTENZA
sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 29/07/2026 della Corte di appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall’avvocato che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce. Sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, proposta da per il tramite del proprio difensore di fiducia, in relazione ad una sentenza che lo aveva condannato in assenza (art. 420-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La dichiarazione di inammissibilità si basava sul fatto che l’atto di nomina fiduciaria allegato all’istanza, pur recando la dicitura “procura speciale”, non conteneva, allorché elencava dettagliatamente i poteri e le facoltà attribuiti al difensore, alcun riferimento alla rescissione del giudicato e/o alla remissione in termini.
2. Contro l’ordinanza ha presentato ricorso deducendo errata applicazione degli artt. 629-bis e 122 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. Ci sarebbe stato un vizio di genericità della procura ove fosse stato omesso il riferimento al numero di sentenza o al procedimento oppure a qualsiasi altra indicazione, tra cui quella anagrafica.
Ma, nel caso di specie, la procura speciale riguardava «ogni potere connesso, nulla escluso o limitato» ed elencava alcune potestà, in modo (esemplificativo e) non esaustivo.
Quanto al rispetto dei requisiti di cui all’art. 122 cod. proc. pen., la giurisprudenza di legittimità ha escluso si richieda l’adozione di formule sacramentali, quel che importa essendo che emerga la volontà dell’interessato di promuovere il rimedio straordinario e l’individuazione della condanna oggetto dell’istanza.
L’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte d’appello contrasta con gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, traducendosi in un non giustificato ed eccessivo formalismo, che comprime a dismisura e irragionevolmente il diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per nuovo giudizio.
Va premesso che il rimedio della rescissione del giudicato ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria (Sez. U, n. 36848, del 17 luglio 2014, Burba, Rv. 259990), e che, ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o dal difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte (cfr. Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, La Corte di appello, nel valutare la portata della procura speciale apposta in calce alla formale richesta di rescissione del giudicato, non si è attenuata a queste regole trascurando che la procura speciale rilasciata dal al difensore conteneva la inequivoca dizione del rilascio ai fini dell’impugnazione della sentenza irrevocabile del 17 dicembre 2025 ed era, quindi, relativa ad un provvedimento specificamente indicato, rispetto al quale l’unico mezzo di impugnazione previsto era quello della rescissione del giudicato, al quale testualmente rinviava. La procura speciale di cui deve essere munito il difensore conteneva, in concreto, elementi tali da cui inferire il significato dell’atto attraverso il puntuale richiamo alla sentenza oggetto della rescissione, in presenza del rinvio ad una impugnazione che denota l’effettiva portata della volontà della parte e dello specifico oggetto della causa (cfr. Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Musolino, Rv. P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto.
Così deciso, il 6 ottobre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 122 c.p.p. – Procura speciale per determinati atti
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell'imputato
- Art. 583 c.p.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato