Cave, terre e rocce da scavo fuori dal ciclo produttivo sono rifiuti (Cons. Stato n. 4784 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le terre e le rocce derivanti dallo sfruttamento delle cave sono sottratte alla disciplina dei rifiuti solo quando restano nel ciclo produttivo di un sito autorizzato, ovvero sono riutilizzate a fini costruttivi nel medesimo sito di estrazione o in un sito diverso. È decisiva non la composizione chimica del materiale, ma la volontà di disfarsene da parte del detentore. Il deposito permanente e non reversibile di materiale nel lago di cava, con creazione di un piazzale artificiale, integra sversamento non autorizzato di rifiuti e legittima l’ordine di rimozione e smaltimento. L’autorizzazione estrattiva e quella paesaggistica sopravvenute non hanno efficacia sanante, perché presuppongono la legittimità dello stato di fatto esistente e non possono coprire attività che abbiano determinato creazione di nuove superfici o volumetrie.
Il Fatto
La società, esercente attività estrattiva e di produzione di calcestruzzo, ha impugnato davanti al TAR Lombardia le ordinanze con cui il Comune le ha intimato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti su alcune aree site lungo una via locale, poi estese al fallimento della cessionaria del ramo d’azienda. Il primo giudice ha accolto solo in parte ricorso e motivi aggiunti, riconoscendo la responsabilità dell’odierna appellante per l’accumulo dei materiali nel periodo dal 2006 al 31.12.2010.
La società ha appellato la statuizione, contestando l’accertamento sull’ampliamento della sponda e sulla qualificazione degli inerti come rifiuti. Il Comune e la Città metropolitana hanno resistito; il Comune ha proposto appello incidentale, in via subordinata all’accoglimento di quello principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza autorizzativa: l’attività estrattiva è stata assentita con provvedimenti del 2001, del 2005 e da ultimo con l’autorizzazione n. 501/2009 del 21.10.2009, cui era correlata l’autorizzazione paesaggistica del 30.07.2009. Il raffronto tra lo stato dei luoghi attestato nell’allegato all’autorizzazione del 2005 e quello risultante dall’allegato all’autorizzazione del 2009 dimostra che l’ampliamento della sponda, con creazione del piazzale, era stato avviato e in gran parte eseguito prima del rilascio del titolo del 2009, in un arco temporale compreso tra il 3.3.2005 e il 13.1.2009. La documentazione è ritenuta attendibile perché proveniente dalla stessa appellante.
La Corte esclude che l’autorizzazione del 2009 abbia efficacia sanante dell’attività pregressa e valorizza la relazione del Corpo di polizia municipale, i cui accertamenti, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, sono fidefacenti sino a querela di falso. I rilievi satellitari del marzo 2006 mostrano la realizzazione, nella preesistente zona lacuale, di un piazzale artificiale ottenuto mediante deposito non autorizzato dei materiali prodotti dall’attività estrattiva; quelli del luglio 2008 ne evidenziano la progressiva estensione, con fuoriuscita di reflui nel laghetto e presenza di inerti da demolizione e dischetti di plastica non autorizzati.
La difesa dell’appellante, secondo cui gli inerti sarebbero stati riutilizzati nel medesimo sito e sarebbero quindi esclusi dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 152/2006, è respinta. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., Sez. III, n. 26805 del 2023, secondo cui la deroga sulle terre e rocce da scavo richiede il riutilizzo a fini costruttivi nel medesimo sito di estrazione o in un sito diverso, e Cass. pen., Sez. III, n. 34630 del 2022, che esclude dal regime dei rifiuti i materiali rimasti nel ciclo produttivo di un sito autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 117/2008.
La qualificazione non dipende dalla composizione chimica, ma dalla volontà di disfarsi del materiale. Nella specie manca la prova del riutilizzo nel ciclo produttivo e vi è invece la prova dell’abbandono ininterrotto per svariati anni; il deposito nel lago di cava, operazione permanente e non reversibile, contraddice la dedotta provvisorietà. Non trova quindi applicazione il regime derogatorio, venendo in rilievo uno sversamento non autorizzato che giustifica l’ordine di rimozione.
Quanto all’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, il Collegio ne conferma la lettura restrittiva: è ammessa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ma non per le attività che abbiano determinato creazione di nuove superfici o volumi. L’ampliamento del piazzale, comportando nuova volumetria, non è sanabile in via postuma, e nessun effetto sanante può discendere dall’autorizzazione estrattiva del 2009. Infine, l’ordinanza di estensione è ritenuta sostanzialmente ricognitiva della prima, senza ulteriori accertamenti, e non richiede un nuovo contraddittorio procedimentale. L’appello principale è rigettato, quello incidentale dichiarato improcedibile per carenza di interesse; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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