Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità dell’appello in materia edilizia (Cons. Stato Sez. VII n. 4783 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse alla decisione dell’appello determina l’improcedibilità del gravame per carenza d’interesse, sopravvenuta rispetto alla proposizione dell’impugnazione. Il venir meno dell’interesse alla decisione costituisce fatto processuale idoneo a precludere l’esame nel merito, senza che il giudice debba pronunciarsi sui motivi. La declaratoria di improcedibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese della parte che l’ha determinata, quando l’esito del giudizio non evidenzi colpe dell’amministrazione e questa non si sia costituita. Resta fermo che, in materia edilizia, la presentazione della Scia in sanatoria oltre il termine di novanta giorni dall’ingiunzione a demolire non impedisce il perfezionamento dell’illecito sanzionato ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile nel Comune di Positano aveva conseguito, per il tramite del dante causa, un permesso di costruire per lavori di straordinaria manutenzione e riqualificazione. Nel corso dei lavori erano state realizzate opere in parziale difformità dal titolo. Il Comune aveva dapprima disposto la demolizione, poi respinto l’istanza di accertamento di conformità e, da ultimo, accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di importo rilevante.
Il ricorrente impugnava tale provvedimento sanzionatorio davanti al TAR, eccependo il difetto del presupposto per l’avvenuto deposito di una Scia in sanatoria, la formazione del titolo per silentium, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’eccessività dell’importo. Il TAR respingeva le censure, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023. Proposto appello, il Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 1920 del 28 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di appello, la parte appellante depositava una nota con cui dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. Il Collegio prende atto di tale dichiarazione e ne trae la conseguenza processuale: l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
Il percorso argomentativo si fonda sul rilievo che il venir meno dell’interesse alla pronuncia, per fatto sopravvenuto e imputabile alla stessa parte, preclude l’esame nel merito dei motivi. La Corte non procede quindi alla verifica delle censure relative alla Scia in sanatoria, al difetto di comunicazione ex art. 8 della legge n. 241/1990, alla congruità della sanzione e all’applicabilità ratione temporis della disciplina sanzionatoria.
La decisione conferma implicitamente l’impostazione già espressa in sede cautelare, ove si era rilevato che il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione era stato rigettato con sentenza passata in giudicato e che la Scia in sanatoria era stata depositata ben oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. In quel momento, secondo il Collegio, si era già definitivamente perfezionato l’illecito sanzionato dal comma 4-bis della medesima disposizione.
Sul piano delle spese, il Consiglio di Stato non dispone condanna. La scelta si fonda su due rilievi: il Comune non si è costituito in giudizio e l’esito complessivo non sembra evidenziare colpe dell’amministrazione. La formula adottata esclude pertanto sia la condanna della parte appellante sia la sua rifusione, mantenendo neutro il regolamento delle spese.
La conseguenza processuale è duplice. Da un lato, la declaratoria di improcedibilità chiude il gravame senza pronuncia sul merito. Dall’altro, restano fermi gli effetti del provvedimento sanzionatorio impugnato, non travolti dalla decisione di rito.
Nota della Redazione
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