Segnalazione in Centrale Rischi del servicer e onere della prova del danno (ABF Collegio di Bari n. 1490 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cartolarizzazione del credito, il servicer è legittimato a disporre la cancellazione o la rettifica delle segnalazioni in Centrale dei Rischi anche quando la procura conferita non contempli espressamente tale potere, dovendosi questo ritenere implicitamente ricompreso nell’attività di incasso dei crediti, ove l’intermediario risulti iscritto nella lista dei servicer. La qualificazione del ricorrente come consumatore va accertata d’ufficio sulla base del concreto atteggiarsi delle posizioni debitorie, che, se riferibili a garanzie e a rapporti d’impresa, escludono l’operatività della disciplina consumeristica. Il danno da segnalazione illegittima non è configurabile in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’an e il quantum del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, indicando elementi concreti e un nesso causale esclusivo con la segnalazione contestata.
Il Fatto
Il ricorrente constata la presenza di una segnalazione a sofferenza per € 24.446,00, effettuata da un intermediario che opera come servicer per conto di una società veicolo, e ne chiede la cancellazione unitamente al ristoro dei danni, quantificati in almeno € 150.000,00.
L’intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere titolare di un mero mandato all’incasso, e nel merito rileva che le segnalazioni derivano da tre distinti rapporti: il saldo debitore di un conto corrente personale, già oggetto di pronuncia giudiziale sfavorevole alla cedente, e due garanzie personali prestate in favore di società. La convenuta precisa di aver avviato le operazioni di depennamento e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio esamina d’ufficio la qualificazione del ricorrente. Benché questi si sia dichiarato consumatore, il corredo documentale evidenzia che le posizioni in contestazione lo riguardano nella veste di socio, amministratore e garante di società, e che la domanda risarcitoria è costruita sull’effetto a cascata subito dalle aziende del gruppo. Alla luce della definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), il Collegio lo qualifica pertanto come non consumatore.
Sul difetto di legittimazione passiva, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in caso di cartolarizzazione, il servicer è legittimato a operare rettifiche in Centrale Rischi quando la procura comprenda il relativo potere, prescindendosi dalla titolarità del credito (Collegio di Bari n. 1913/2024, n. 9333/2022, Collegio di Roma n. 12958/2023, Collegio di Bologna n. 1701/2022, Collegio di Napoli n. 7258/2023). Il Collegio aderisce all’indirizzo più ampio che ritiene il potere di segnalazione implicitamente ricompreso nell’attività di incasso ove il soggetto figuri nella lista dei servicer (Collegio di Roma n. 5327/2024, Collegio di Bari n. 9333/2022) e respinge l’eccezione.
Nel merito, la produzione dell’intermediario in sede di controrepliche dà conto dell’avvenuta cancellazione delle posizioni: quanto alla seconda da maggio 2025, quanto alla terza da giugno 2014; per la prima risultano in corso le operazioni di depennamento. Il Collegio ritiene quindi sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione, richiamando l’orientamento che la ravvisa quando l’intermediario dichiari l’avvenuto soddisfacimento delle pretese.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ribadisce che il danno non è in re ipsa e richiama il Collegio di coordinamento n. 1642/2019 e la decisione n. 3089/2012. La documentazione prodotta non reca riferimenti diretti alla segnalazione contestata né evidenza di formali dinieghi di credito opposti da terzi intermediari; è inoltre dirimente che la cancellazione della seconda posizione sia avvenuta solo a seguito dell’estinzione del debito, circostanza che attenua il nesso di causalità. La domanda risarcitoria è pertanto non accolta.
Nota della Redazione
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