Chiosco su suolo pubblico: serve il titolo edilizio oltre alla concessione (Cons. Stato n. 8545 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il manufatto non precario, destinato a soddisfare esigenze permanenti e idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, integra costruzione ed è soggetto al rilascio del titolo edilizio, a prescindere dal materiale impiegato, dalla rimovibilità e dall’assenza di opere murarie. La concessione per l’occupazione permanente di suolo pubblico ha natura concessoria e non equivale a permesso di costruire: opera su un piano diverso e risponde a presupposti differenti. Non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato nella conservazione del manufatto abusivo, prevalendo l’interesse generale al rispetto della legalità e alla repressione dell’abuso. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’autorizzazione amministrativa permanente per il commercio su aree pubbliche su posteggio, gestiva un chiosco metallico installato sul posteggio medesimo. Il chiosco, distrutto da un incendio, veniva sostituito con altro manufatto di identiche dimensioni e fattezze nella stessa posizione. Un sopralluogo della polizia municipale accertava l’assenza di permesso di costruire, in violazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21 L.R. Lazio n. 15/2008.

Il Comune ingiungeva dapprima la sospensione dei lavori e poi, con determinazione dirigenziale, la demolizione dell’opera, constatando l’inottemperanza e disponendo la demolizione d’ufficio con addebito delle spese. Il TAR Lazio respingeva l’impugnativa, rigettando sia la censura sulla violazione dei diritti partecipativi sia quella sulla formazione tacita di un silenzio assenso sulla domanda di occupazione di suolo pubblico. Propone appello il privato, lamentando l’illogicità della motivazione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce la nozione consolidata di costruzione: sono tali le opere che comportino trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, anche senza edificazione di opere murarie. I manufatti non precari, funzionali a esigenze permanenti, incrementano il carico urbanistico a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di muratura, come nel caso dei chioschi. Richiama sul punto TAR Lazio n. 8186 del 2020, Cons. Stato n. 3329 del 2020 e Cons. Stato n. 2842 del 2014.

La Corte distingue nettamente il titolo edilizio dal titolo per l’occupazione del suolo, che ha natura concessoria. Il provvedimento autorizzativo rilasciato nel 2006 non abilita affatto al posizionamento del chiosco in deroga alla normativa urbanistica, ma consente solo l’occupazione permanente dell’area per l’esercizio dell’attività commerciale. Il titolo edilizio attiene alla coerenza con le norme costruttive e vale anche per i manufatti prefabbricati. Richiama Cons. Stato n. 200 del 2023 e Cons. Stato n. 4438 del 2013.

Quanto all’affidamento, il Collegio esclude ogni forma di tutela o bilanciamento dell’interesse privato rispetto al preminente interesse collettivo al rispetto della legalità: ammetterlo condurrebbe al paradosso di tutelare la conservazione di un abuso. Richiama Cons. Stato n. 10335 del 2023 e Cons. Stato n. 200 del 2023. Né la preesistenza del chiosco assume rilievo, poiché anche quello precedente era privo di permesso edilizio, richiesto nel centro abitato sin dal 1942, prima del T.U. n. 380/2001.

Infine, la Corte conferma il carattere vincolato dell’ordine di demolizione in presenza di abuso su suolo pubblico, espressione di doverosa potestà sanzionatoria esercitabile in ogni tempo. Richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017, secondo cui l’ingiunzione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse neppure se interviene a distanza di tempo, se il titolare attuale non è responsabile dell’abuso e il trasferimento non denota intenti elusivi. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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