Chiusura anticipata del locale motivata dal nesso causale tra orario e disturbo (TAR Emilia-Romagna n. 535 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, riduce l’orario di apertura di un pubblico esercizio deve essere supportata da una istruttoria e da una motivazione che evidenzino con ragionevole grado di certezza il nesso di causalità tra la misura disposta e la situazione di degrado e di disturbo della quiete pubblica. La limitazione dell’orario, in quanto incide sulla libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., è legittima solo se rispetta i criteri di idoneità, necessità e adeguatezza in senso stretto. Il potere sindacale non è sanzionatorio e prescinde dalla responsabilità soggettiva dell’esercente, ma non può trasferire sul gestore le prerogative di ordine pubblico spettanti all’autorità di pubblica sicurezza. La misura resta illegittima quando colpisce un singolo locale in un contesto di movida diffusa senza dimostrare che il disturbo sia a quello specificamente riconducibile.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce in zona universitaria a Bologna un locale di ristorazione veloce, birre e drink, aperto fino alle ore 1:00 e dotato di un proprio servizio d’ordine. A seguito di due verbali della Polizia Locale, che contestavano la violazione dell’art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana per assembramenti di avventori sulla pubblica via, il Sindaco ha adottato un’ordinanza ex art. 50, comma 5, T.u.e.l., notificata il 12 ottobre 2023, imponendo la chiusura dalle 20:00 alle 6:00 fino al 15 aprile 2024.

La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che in sede cautelare ne ha sospeso gli effetti per difetto di proporzionalità, con particolare riguardo all’estensione della fascia serale. Il Sindaco ha poi emanato una seconda ordinanza, notificata il 9 febbraio 2024, posticipando la chiusura alle 22:00. Anche tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività della memoria di replica, depositata dopo le ore 12:00 del giorno di scadenza. Richiamando l’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 al c.p.a., il Tribunale ritiene che il deposito telematico si perfezioni entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno, senza rilevanza preclusiva dell’ora, dovendo i termini delle controparti decorrere dal giorno successivo secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 7142 del 2020. L’eccezione è quindi disattesa.

Nel merito, il TAR ricostruisce i poteri sindacali dell’art. 50 T.u.e.l., distinguendo il potere contingibile e urgente del comma 5 dai poteri ordinari dei commi 7-bis e 7-ter introdotti dalla legge n. 48/2017. Le ordinanze restrittive degli orari devono contemperarsi con la tutela della concorrenza e con i motivi imperativi di interesse generale individuati dal diritto dell’Unione, tra cui la quiete pubblica, secondo il bilanciamento indicato dalla Corte cost. n. 299 del 2012.

Il punto centrale è però il deficit istruttorio. Il Collegio rileva che la zona è caratterizzata dalla presenza di circa quaranta esercizi di somministrazione nel raggio di 200 metri e da una movida diffusa. In questo contesto la limitazione imposta a un singolo gestore deve essere sorretta dalla dimostrazione del nesso eziologico tra la drastica riduzione dell’orario e le problematiche di disturbo. Tale nesso non emerge, mentre la documentazione video prodotta dal Comune, proveniente da residenti tramite applicativo di messaggistica, è priva di valore probatorio quanto alle date.

Il Tribunale esclude poi che al gestore possano trasferirsi le prerogative di ordine pubblico: la figura dello street tutor, prevista dalla L.R. n. 24/2003, ha carattere facoltativo e non è sostitutiva dei poteri dell’autorità di pubblica sicurezza. Parimenti non imputabile al gestore è l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte degli avventori che stazionano davanti al locale.

Accolto anche il motivo sul contraddittorio: il perdurare del fenomeno non giustificava la deroga all’art. 7 della legge n. 241/1990, a fronte di un procedimento preordinato a misure gravemente lesive e di ripetute richieste di interlocuzione della società. Le ordinanze sono quindi annullate, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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