Clausola sociale e internalizzazione: transito solo per il personale stabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26177 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali, applicabile ai dipendenti delle cooperative sociali, opera quando, in caso di subentro di un nuovo gestore nell’appalto, restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato. Non sussiste però un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale dell’appaltatore uscente. Il vincolo al passaggio riguarda il solo personale stabilmente impiegato nel servizio oggetto di prosecuzione, nei limiti del fabbisogno organizzativo del nuovo affidamento. La titolarità di un contratto a tempo indeterminato e l’anzianità minima costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti quando il nuovo assetto richieda un numero determinato di unità stabilmente addette e non comprenda le posizioni meramente sostitutive.
Il Fatto
Il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di una cooperativa che gestiva l’appalto dei servizi sociali del Comune di Messina. Il Comune aveva poi costituito un’azienda speciale per l’internalizzazione dei servizi, prevedendo l’assunzione dei lavoratori già titolari di contratto a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici, con anzianità di almeno sei mesi.
Il ricorrente lamentava di essere stato illegittimamente escluso dall’elenco del personale transitato, perché ivi indicato come lavoratore in sostituzione, pur essendo titolare di un contratto a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, accogliendo l’appello dell’azienda, aveva annullato la decisione. Il ricorso per cassazione è proposto sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché attinenti alla portata applicativa dell’art. 37 del CCNL Servizi sociali, sono infondati. La Corte territoriale aveva accertato che il Comune, dopo aver istituito l’azienda speciale, aveva individuato i criteri di transito nella titolarità di un contratto a tempo indeterminato e in un’anzianità di almeno sei mesi, ma aveva circoscritto il passaggio immediato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzione dei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo.
La Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato, trattandosi di previsione contrattuale con portata precettiva diretta a salvaguardare la continuità occupazionale (Cass., Sez. L, 28 luglio 2016, n. 15684; Cass., Sez. L, 5 aprile 2024, n. 9133).
Tale principio non comporta però un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale. Occorre verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato.
Nel caso concreto, il limite quantitativo delle assunzioni non è stato fissato in modo arbitrario né per mere esigenze di bilancio, ma è stato correlato al fabbisogno dei servizi da svolgere nella gestione internalizzata, individuato tramite un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali. L’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha escluso che i nuovi capitolati prevedessero l’erogazione degli stessi servizi, riguardando solo quelli utili all’impiego di lavoratori stabili a tempo pieno.
Il ricorrente non rientrava tra il personale stabilmente adibito al servizio oggetto di prosecuzione, ma tra i lavoratori destinati a coprire esigenze sostitutive. Il quarto motivo, che deduce insufficienza della motivazione, è inammissibile, non potendo tale vizio trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Il quinto motivo, fondato sull’art. 115 c.p.c., è del pari inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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