Art. 757.

Art. 757.

Diritto dell'erede sulla propria quota

Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.

Libro II — Delle successioni