Acquisizione sanante ex art. 42-bis: natura unitaria dell’indennizzo e irrilevanza dell’omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 1 n. 22086 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità realizzata mediante il provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, il trasferimento della proprietà del bene in favore dell’amministrazione opera non retroattivamente. Ne consegue che la componente indennitaria ragguagliata all’interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene, prevista dal terzo comma della disposizione, non costituisce un interesse in senso tecnico maturato anno per anno, ma una voce indennitaria forfettaria e unitaria, liquidata in blocco al momento dell’acquisizione, il cui diritto sorge solo con l’emanazione del provvedimento. Gli interessi sulla somma liquidata a tale titolo decorrono, quindi, non dalle singole annualità di occupazione, ma dalla data in cui l’indennizzo avrebbe dovuto essere versato ai sensi del quarto comma dell’art. 42-bis. L’omessa pronuncia del giudice di merito su tali questioni è inammissibile per difetto di decisività, poiché il riconoscimento del diritto all’indennizzo per l’intero periodo di occupazione illegittima non è precluso dalla mancata deduzione dell’eccezione di prescrizione del diritto alle singole annualità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, riuniti tre giudizi, aveva liquidato in favore di due proprietarie l’indennizzo per l’acquisizione sanante di terreni, disposta ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, comprendendo sia il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, sia l’indennizzo per l’occupazione senza titolo protrattasi dal 1990 al 2023.
Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione del diritto all’indennità per l’occupazione non titolata e l’omessa considerazione della circostanza che le resistenti erano divenute titolari dell’intera proprietà dei fondi solo all’esito di una divisione ereditaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale il Comune lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. Il Collegio ha chiarito che, in caso di acquisizione sanante, l’indennizzo per l’occupazione senza titolo, parametrato all’interesse del cinque per cento annuo, non è scomponibile in ratei autonomamente esigibili, ma costituisce una componente forfettaria unitaria del più ampio ristoro dovuto per l’acquisizione stessa. Tale voce viene liquidata in blocco al momento dell’acquisizione, con la conseguenza che il relativo diritto sorge solo con l’emanazione del provvedimento e che gli interessi sulla somma liquidata decorrono dalla data in cui l’indennizzo avrebbe dovuto essere versato.
La S.C. ha espressamente motivato il proprio discostamento dal precedente di Cass., sez. I, 16 aprile 2025, n. 10081, ritenuto non in linea con la natura unitaria ed ex nunc del provvedimento di liquidazione ex art. 42-bis. Ha inoltre precisato che il precedente ivi richiamato, Cass., sez. I, 26 settembre 2024, n. 25707, non era pertinente, non avendo le parti, in quella vicenda, sollevato questione di prescrizione.
Con riferimento al secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla parziale titolarità delle particelle, la Corte ha ribadito l’inammissibilità per difetto di decisività, richiamando l’art. 757 cod. civ., in forza del quale, all’esito della divisione, ogni coerede è considerato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, come se non ne avesse mai avuto la titolarità. Le eredi erano, quindi, divenute uniche proprietarie dei beni loro assegnati sin dalla data di apertura della successione, rendendo irrilevante l’eccezione del Comune.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti l’omesso esame della sentenza di divisione e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto l’eventuale omissione era priva di peso decisivo alla luce dell’effetto retroattivo della divisione ereditaria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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