Revoca nulla osta lavoro straniero e improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse (TAR Abruzzo n. 5 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all’annunciata emissione di un nuovo atto favorevole idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale, determina l’improcedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’effettiva adozione del provvedimento sostitutivo, essendo sufficiente che il suo rilascio risulti imminente e che l’Amministrazione abbia acquisito gli elementi positivi per l’accoglimento dell’istanza. La valutazione circa la permanenza dell’interesse alla decisione va operata dal giudice con riferimento alla concreta utilità che la pronuncia di merito potrebbe ancora arrecare al ricorrente. La compensazione delle spese di lite costituisce applicazione del criterio della soccombenza virtuale, correlato alla peculiarità dell’esito processuale e alla condotta delle parti.
Il Fatto
La Prefettura di Pescara, con atto del 6 luglio 2024, revocava il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino straniero, assumendo il difetto di reddito e le scoperture contributive del datore di lavoro. Quest’ultimo impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo la violazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, degli artt. 10-bis e 21-quinquies della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
Il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro si costituivano in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso. Il Tribunale, con ordinanza n. 164 del 2025, disponeva incombenti istruttori. L’Amministrazione rappresentava, nel riscontro, la notevole mole di lavoro e i problemi tecnici occorsi nel riesame della pratica, ma segnalava l’imminente rilascio di un nuovo nulla osta, avendo acquisito elementi positivi per l’accoglimento dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza di un interesse attuale e concreto del ricorrente alla definizione del merito della controversia. Ha rilevato che, alla luce delle risultanze istruttorie, l’Amministrazione aveva dichiarato di aver accolto, sia pure non ancora formalmente, la nuova istanza di nulla osta, con la conseguenza che la pretesa sostanziale azionata in giudizio risultava destinata a essere soddisfatta dall’atto sostitutivo.
La circostanza che il nuovo provvedimento favorevole non fosse stato ancora materialmente emesso non è stata ritenuta ostativa alla declaratoria di improcedibilità. Il Collegio ha valorizzato l’annuncio dell’Amministrazione, corredato dall’indicazione degli elementi positivi già acquisiti, quale indice univoco del venir meno dell’utilità concreta della pronuncia richiesta. La valutazione è stata condotta alla stregua del principio per cui la carenza di interesse deve essere apprezzata in relazione al risultato pratica che il ricorrente può ancora conseguire dalla decisione di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando giuste ragioni nella peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall’evoluzione della posizione dell’Amministrazione nel corso del giudizio e dall’esito non dipendente da una pronuncia sul fondamento delle censure dedotte.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.