Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni e diritto intertemporale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22328 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione delle spese processuali, la verifica della sussistenza dei presupposti di legge va condotta alla stregua del testo dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, individuato in base alla data di introduzione del giudizio di primo grado. La versione della norma come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale resa con la sentenza n. 77 del 2008 non si applica ai procedimenti introdotti prima del trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 132/2014. Il potere di compensazione, per le controversie anteriori, resta dunque ancorato al testo che richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. La parte che censura la compensazione deve confrontarsi con il parametro effettivamente applicabile e con la motivazione resa dal giudice del merito.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione avverso un’intimazione di pagamento emessa per il preteso omesso versamento di contributi IVS per l’anno 2000, riferiti a una cartella esattoriale notificata nel 2004. Il Tribunale dichiarava l’improcedibilità della domanda e il difetto di legittimazione passiva dell’agente della riscossione, sul presupposto che il ricorso non fosse stato notificato all’ente previdenziale creditore, compensando le spese del primo grado.

La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’opposizione: rilevato l’errore materiale del primo giudice in ordine alla notifica, richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, esclusa la conversione in quella decennale in caso di cartella non opposta, e dichiarava non dovuti i contributi. Le spese di entrambi i gradi venivano però compensate. Avverso tale capo il contribuente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la compensazione era stata disposta pur in assenza dei presupposti di legge e con motivazione contraddittoria, in quanto la riforma della sentenza di primo grado avrebbe imposto la condanna della parte soccombente secondo il principio di soccombenza.

La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva indicato una data di pubblicazione della sentenza d’appello diversa da quella effettiva. La data richiamata corrispondeva alla sola lettura del dispositivo in udienza, mentre la sentenza completa della motivazione era stata depositata e pubblicata telematicamente in data successiva. Su tale premessa il ricorso, notificato il 10.10.2022, è stato reputato tempestivo rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327, comma primo, cod. proc. civ. nel testo novellato applicabile alla specie.

Nel merito, il Collegio ha osservato che il ricorrente aveva invocato il testo dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. come risultante dall’intervento della Corte costituzionale, che aveva esteso la possibilità di compensazione alle gravi ed eccezionali ragioni. Tale versione non era però applicabile ratione temporis: il comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 132/2014 ne subordina l’operatività ai procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato con ricorso del 6.10.2014, dunque prima di tale data.

Trovava quindi applicazione il testo dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69/2009, che consente la compensazione in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitate nella motivazione. La Corte territoriale aveva individuato tali ragioni nel sopravvenire della pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, intervenuta dopo l’introduzione del giudizio e idonea a giustificare la disposta compensazione.

Il ricorrente, oltre a riferirsi a un parametro normativo non applicabile, non aveva dedotto perché la motivazione così resa non integrasse gli estremi delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma previgente. Il motivo è stato pertanto dichiarato infondato e il ricorso rigettato, con nulla disposto sulle spese in ragione della mancata attività difensiva delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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