Condono edilizio decisivo il deposito della domanda non il pagamento degli oneri (Cons. Stato n. 763 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio il regime normativo applicabile si individua esclusivamente in base alla data di deposito della domanda di sanatoria, che costituisce l’atto d’impulso del procedimento e il presupposto indefettibile del rapporto procedimentale tra privato e amministrazione. Il pagamento anticipato dell’oblazione e degli oneri concessori, non accompagnato dal deposito dell’istanza, non integra domanda né atto equipollente e non vale a cristallizzare la disciplina statale. La disciplina regionale di transizione che sottopone al proprio regime le domande presentate dopo il termine fissato dal legislatore statale non ha efficacia retroattiva e non lede il legittimo affidamento, non essendo configurabile un affidamento tutelabile su un regime normativo futuro e incerto.

Il Fatto

Il proprietario di un fabbricato residenziale realizzato senza titolo edilizio in area vincolata presentava, nel luglio 2004, domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, dopo aver versato nel marzo precedente oblazione e oneri concessori. Il Comune, previo preavviso di rigetto e parere negativo della commissione edilizia integrata, negava la sanatoria ritenendo applicabile la disciplina regionale veneta, che preclude il condono delle nuove costruzioni in area vincolata per le istanze presentate dopo il 12 luglio 2004.

Il TAR Veneto respingeva il ricorso. L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione del principio di affidamento e la sostanziale retroattività della norma regionale, oltre all’irrilevanza riconosciuta al pagamento anticipato degli oneri.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e assorbe l’eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dal Comune, giudicando la controversia infondata nel merito. Il primo motivo si arresta di fronte al dato letterale: l’art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale Veneto n. 21/2004 individua in modo inequivocabile lo spartiacque temporale, e ogni diversa interpretazione è preclusa dal tenore chiaro della norma.

Il Collegio esclude profili di illegittimità costituzionale della disposizione transitoria. La disciplina regionale trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004, che ha ricondotto la materia alla potestà concorrente in materia di governo del territorio e ha reso cedevoli le norme statali rispetto alle scelte regionali. In questo scenario il decreto-legge n. 168/2004, convertito dalla legge n. 191/2004, ha dettato il coordinamento intertemporale: termine di quattro mesi alle Regioni, sospensione delle domande statali fino all’11 novembre 2004, salvezza delle istanze presentate prima della pubblicazione della sentenza costituzionale e conservazione dei soli effetti penali per quelle presentate tra il 12 e il 31 luglio 2004.

Su questa base la legge veneta non incide su situazioni già disciplinate dalla legge statale, ma rende rilevanti sul piano amministrativo domande che altrimenti non avrebbero prodotto alcun effetto utile. La norma opera dunque come ragionevole disciplina della transitorietà, non come intervento retroattivo, e il legittimo affidamento non ha mai potuto sorgere nel senso preteso dall’appellante.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il procedimento di sanatoria prende avvio con il deposito della domanda presso l’ufficio competente, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Sia la legge statale sia quella regionale danno rilievo esclusivo alla domanda, senza ammettere atti equipollenti. Il versamento spontaneo degli oneri costituisce un atto isolato, privo di autonoma giustificazione causale e non funzionalmente riferibile ad alcun procedimento: non instaura il rapporto procedimentale né cristallizza il regime normativo. Depositata l’istanza il 19 luglio 2004, oltre la data spartiacque, il procedimento ricade nella disciplina regionale. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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