Sei scatti ai soli appartenenti alle forze di polizia (TAR Lazio n. 21 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis d.P.R. n. 387/1987 come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, spetta al solo personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, individuato per relationem dall’art. 16 l. n. 121/1981, e non ai sottufficiali delle Forze armate, che restano estranei a tale perimetro. Il requisito soggettivo di appartenenza a una forza di polizia opera come condizione autonoma di accesso, distinta dai requisiti di età e di anzianità previsti per il collocamento in quiescenza. Il Codice dell’ordinamento militare non ha esteso l’istituto a tutte le Forze armate, limitandosi a non innovare il regime vigente per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il diniego dell’INPS che escluda il beneficio per difetto di tale requisito è pertanto legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell’Aeronautica Militare in quiescenza dal 16 agosto 2018, ha chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento di fine servizio con applicazione dei sei scatti. L’Istituto, con provvedimento del 22 maggio 2021, ha respinto la domanda. Il lavoratore ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dell’art. 6-bis l. n. 472/1987, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti e sviamento di funzione.
Si sono costituiti in giudizio l’INPS, contestando nel merito la fondatezza del gravame, e il Ministero della Difesa con memoria di mera forma. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la disciplina applicabile nell’art. 6-bis d.P.R. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, e ne riporta il testo. Il secondo comma estende il beneficio anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. Dal tenore letterale della norma il Tribunale ricava che il legislatore ha inteso ampliare l’ambito di applicazione sotto il profilo delle modalità di cessazione dal servizio, ma non sotto quello dei destinatari.
Il beneficio resta infatti riservato al personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quali il Corpo della Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri. Per i sottufficiali delle Forze armate il legislatore ha dettato una disciplina diversa. Il Collegio richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 2762 del 2023, che a sua volta valorizza la decisione CGARS n. 1329/2022: l’art. 16 l. n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987, perimetra la nozione di forze di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e militare, ma esclude le Forze armate che non siano forze di polizia ai sensi della medesima disposizione.
Il Tribunale esamina anche gli argomenti fondati sull’art. 1911 cod. ord. mil. Il primo comma delinea un’ipotesi di sei aumenti periodici di stipendio per gli ufficiali in servizio permanente, alternativa alla promozione alla vigilia: essendo quest’ultima abrogata dall’art. 1, comma 258, l. n. 190/2014, si configura un’obbligazione facoltativa e non alternativa, con estinzione per impossibilità della prestazione principale ex art. 1256 cod. civ.. Il secondo comma richiama promozioni fondate sugli artt. 1076 e 1077 cod. ord. mil., anch’essi abrogati, con conseguente venir meno della condizione legittimante, salvo le ipotesi residuali ivi previste e non comprovate nel caso concreto.
Il Collegio dichiara di non ravvisare ragioni per discostarsi da tale orientamento, richiamando in senso analogo TAR Lazio Roma n. 10769 del 2024 e TAR Emilia-Romagna Bologna n. 678 del 2024. Il ricorso è pertanto respinto per difetto del requisito soggettivo, costituito dall’appartenenza a una forza di polizia. Le spese sono compensate in ragione della natura prettamente interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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