Condanna all’erogazione della Carta docente per il personale di ruolo e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2298 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. La Pubblica Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di inerzia, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, disponendo fin d’ora la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza che allo stesso sia dovuto compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta di alcune docenti di ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento (c.d. Carta docente) di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza, aveva accolto il ricorso, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato.
Nonostante l’esito favorevole, l’Amministrazione scolastica non aveva erogato la Carta, permanendo inerte. Le docenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Ha inoltre verificato che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per procedere all’esecuzione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’Amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuta esecuzione della sentenza. L’assenza di tale prova, unita al decorso del termine dilatorio, ha determinato l’accoglimento del ricorso. Il TAR ha ordinato al Ministero di erogare entro 90 giorni la Carta docente dell’importo di € 500,00 per ciascuna ricorrente.
Per garantire l’effettività del giudicato, il Collegio ha disposto la nomina fin d’ora del Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato quale Commissario ad acta, che opererà solo su istanza della creditrice qualora l’Amministrazione resti inadempiente oltre il termine assegnato. Al Commissario è affidato il compito di provvedere all’esecuzione entro 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Il TAR ha escluso la spettanza di un compenso, trattandosi di funzioni istituzionali connesse alla gestione della spesa pubblica.
La sentenza ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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