Esecuzione del decreto Pinto e poteri del giudice dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 123 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo, non opposto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., e ordina all’amministrazione di darvi esecuzione nel termine fissato. La preventiva trasmissione della dichiarazione ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi senza pagamento integrano i presupposti dell’azione. In presenza di un debito di valuta, la rivalutazione è negata se non è provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Il commissario ad acta non ha diritto a compenso specifico, stante l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto dalla parte ricorrente ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate, oltre spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto, ritualmente notificato, non veniva eseguito.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia per l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non risulta impugnato in Cassazione nel termine dell’art. 327 c.p.c. Il titolo è dunque idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Il giudice passa poi ai presupposti dell’azione. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, in ottemperanza all’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Quanto alla rivalutazione, il collegio la esclude. In presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege Pinto, la rivalutazione può essere accordata solo se sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi. La prova non è stata fornita. Sul punto richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24/10/2018, n. 6163 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 05/10/2022, n. 2545.

Il TAR nomina quindi commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Esclude un compenso specifico in base all’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Liquida le spese secondo soccombenza, con distrazione, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484, Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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