Concordato in appello, inammissibili i motivi sulla pena rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 25886 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Tale illegalità ricorre solo se la pena indicata in dispositivo è, per genere, specie o per valore minimo o massimo, diversa da quella prevista per il reato cui è ricondotto il fatto storico.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 09.12.2025, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.
Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizi inerenti alla determinazione della pena, con specifico riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La questione giunge davanti alla Corte suprema per la verifica della ammissibilità del motivo in un procedimento definito con il rito del concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce in via preliminare il perimetro dei motivi proponibili avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il concordato in appello è un rito negoziato: la parte rinuncia a censurare determinati profili in cambio di un accordo sulla pena. Da ciò deriva un regime di ammissibilità del ricorso per cassazione più ristretto rispetto all’ordinario giudizio di legittimità.
Secondo il principio affermato dal Collegio, sono deducibili davanti alla Corte suprema solo i vizi che investono la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
Viceversa, sono inammissibili le doglianze relative a motivi che la parte ha rinunciato a proporre, quelle sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, in particolare, i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in una illegalità della sanzione inflitta.
La Corte chiarisce i confini di tale ipotesi. Sussiste illegalità solo quando la pena indicata in dispositivo sia, per genere, specie o per valore minimo o massimo, diversa da quella che il legislatore ha previsto per il reato cui è ricondotto il fatto storico. L’illegittimità per errata applicazione della legge o per difetto del modello argomentativo normativamente previsto resta invece esclusa dal perimetro del ricorso.
Il Collegio richiama a fondamento della propria decisione Sez. I n. 944 del 2019 e, in motivazione, Sez. Un. n. 47182 del 2022. Nel caso concreto il ricorrente aveva proposto un motivo non consentito, perché oggetto di rinuncia, e quindi la censura sulla determinazione della pena non supera il vaglio di ammissibilità.
Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello