Natura amministrativa dell’ordine giudiziale di demolizione e insussistenza della prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 32607 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza penale di condanna ha natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria del bene leso e carattere reale, priva di finalità punitive, e non è riconducibile alla nozione convenzionale di pena elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU. Esso non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen., che concerne le sole pene principali, né per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative stabilita dall’art. 28, legge n. 689/1981, riferita alle sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. La natura amministrativa non muta in ragione dell’organo che la dispone, poiché l’ordine giudiziale coincide, per oggetto e contenuto, con l’ingiunzione amministrativa ed è eseguibile solo se non sia stata altrimenti eseguita.
Il Fatto
Due istanti chiedevano alla Corte di appello di Roma la revoca dell’ingiunzione a demolire emessa con riguardo alla sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte nel 2012, divenuta irrevocabile nel 2013. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza con ordinanza del 15 aprile 2025.
Avverso tale provvedimento i due proponevano congiunto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Il vizio era incentrato sull’asserita erroneità dell’argomento speso dal giudice di merito, che aveva qualificato l’ordine di demolizione come misura di natura amministrativa anziché penale, nonostante la sua portata sanzionatoria, come tale ritenuta evidente anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati, ribadendo un indirizzo consolidato e consapevole delle sollecitazioni convenzionali. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna assolve a una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive e ha carattere reale: produce effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso. Da ciò discende l’impossibilità di ricondurlo alla nozione convenzionale di pena.
La Corte ha ricostruito la demolizione come sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, espressione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinata in fase esecutiva. Coerentemente è stata negata l’estinzione della sanzione per decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen., norma che riguarda le sole pene principali e non le sanzioni amministrative, ed è stata esclusa l’operatività della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28, legge n. 689/1981, che concerne le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.
Il percorso argomentativo si è soffermato sull’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, che disciplina l’ingiunzione alla demolizione adottata dall’autorità amministrativa e prevede, in caso di inottemperanza, la sanzione pecuniaria e l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale. Il comma 9 demanda al giudice di ordinare la demolizione con la sentenza di condanna “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. L’ordine giudiziale coincide, nell’oggetto e nel contenuto, con quello amministrativo e non muta natura per il solo fatto dell’organo che lo dispone.
La Corte ha richiamato ulteriori indici della dimensione accessoria della misura: la sua revocabilità quando divenga incompatibile con provvedimenti amministrativi di diverso tenore; l’impermeabilità alle vicende estintive del reato e della pena, non applicandosi amnistia e indulto; la permanenza dell’eseguibilità nonostante l’estinzione del reato per decorso del termine in caso di patteggiamento; la non estinzione per morte del reo sopravvenuta all’irrevocabilità.
Quanto alla dedotta applicazione analogica della prescrizione, la Corte ha escluso l’eadem ratio: l’art. 173 cod. pen. è disposizione eccezionale, limitata alle pene principali e insuscettibile di estensione analogica. Le pene principali hanno natura repressiva e finalità rieducativa ai sensi dell’art. 27, comma 3, Cost., mentre la demolizione persegue il ripristino dell’assetto del territorio, rispetto al quale le esigenze individuali legate all’oblio soccombono di fronte alla tutela collettiva del bene pubblico. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.