Peculato bancoposta: operatore addetto a libretti è incaricato di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. VI n. 32553 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle attività di bancoposta svolte da Poste Italiane s.p.a., la raccolta del risparmio postale — cioè la raccolta di fondi mediante libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti — ha natura pubblicistica. Di conseguenza, l’operatore di Poste Italiane addetto alla vendita e alla gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e, avendo la disponibilità delle somme affidate, risponde di peculato qualora se ne appropri. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito; le censure che si risolvono in una rilettura alternativa degli elementi di fatto sono inammissibili, e la motivazione di appello può saldarsi con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di un dipendente di un ufficio postale per il reato di peculato. All’imputato si contesta di essersi appropriato di una somma complessiva di 265.000 euro di proprietà di un cliente, depositata presso l’ufficio sotto forma di libretti di deposito e titoli cambiari.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: nullità assoluta per il modo di celebrazione del giudizio di appello; mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità e alla qualifica soggettiva; trattamento sanzionatorio. La questione centrale attiene alla qualificazione giuridica del fatto e alla configurabilità del peculato in capo all’operatore addetto ai prodotti del risparmio postale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è respinto perché, al di là del riferimento contenuto nella sentenza impugnata all’art. 23-bis della legge n. 176 del 2020, il processo risulta celebrato alla presenza delle parti, che hanno concluso in udienza. Non è dunque ravvisabile alcuna lesione delle prerogative difensive né una nullità dell’atto.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ricostruisce il compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito: le dichiarazioni della persona offesa, che ha disconosciuto le firme apposte a suo nome su un assegno e sulle quietanze dei buoni fruttiferi; gli accertamenti sulle operazioni “anomale” compiute mediante scritturazioni manuali sul libretto, per un importo complessivo di 222.114,18 euro, mai contabilizzate nel sistema informatico di Poste Italiane; il collegamento delle movimentazioni all’User Id personale dell’imputato; e la dichiarazione ammissiva a firma autenticata, in cui l’imputato ha riferito di avere redatto un libretto con intestazione del cliente, annotandovi a penna operazioni mai poste in essere, e di essersi appropriato delle somme.
Le censure, osserva la Corte, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e mirano a sovrapporre una lettura delle risultanze diversa da quella recepita dai giudici di merito, senza far emergere un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. La sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative, secondo i principi consolidati richiamati (Sez. 6, n. 47204 del 07.10.2015; Sez. 6, n. 22256 del 26.04.2006). La motivazione di appello può saldarsi con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, quando i giudici di secondo grado esaminino le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice (Sez. 3, n. 44418 del 16.07.2013; Sez. 3, n. 10163 del 12.03.2002).
La Corte rileva che il ricorso è silente sui temi decisivi: perché le dichiarazioni della persona offesa sarebbero inattendibili, perché l’imputato avrebbe sottoscritto la dichiarazione ammissiva, perché gli accertamenti sarebbero viziati. Quanto alla prova richiesta, il motivo è generico, non essendo chiaro il rilievo della sentenza indicata rispetto ai fatti per cui si procede; non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. 4, n. 5396 del 05.11.2023).
Sul piano della qualificazione giuridica, la Corte richiama il principio enunciato in una informazione provvisoria delle Sezioni unite, all’esito dell’udienza del 29.05.2025: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi, effettuata da Poste Italiane per conto della Cassa depositi e prestiti, ha natura pubblicistica e l’operatore addetto alla vendita e gestione di tali prodotti riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nel caso concreto l’imputato era addetto alla gestione delle somme del cliente e, avendone la disponibilità, se ne appropriò, commettendo peculato. Il quarto motivo è inammissibile per la genericità delle doglianze a fronte di una motivazione adeguata sulla misura della pena.
Nota della Redazione
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