Associazione per narcotraffico: prova del vincolo e distinzione dal concorso (Cass. pen. Sez. IV n. 21659 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova dell’affectio societatis non può essere desunta dalla sola reiterazione di contatti, spostamenti o reati-fine. Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 esige la dimostrazione di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, dotata di autonomia funzionale rispetto ai singoli episodi di traffico, e di un programma criminoso indeterminato. La Commissione di un reato-fine, anche grave e frutto di cooperazione, resta ontologicamente compatibile con il semplice concorso di persone nel reato singolo o continuato: essa non integra di per sé la prova del vincolo associativo. Il giudice di merito deve esplicitare il quid pluris organizzativo che distingue il concorso, anche reiterato, dall’associazione; in difetto, la motivazione è affetta da illogicità e la sentenza va annullata limitatamente al capo associativo.
Il Fatto
La sentenza di secondo grado aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado in un procedimento per reati in materia di stupefacenti, alcuni contestati in forma associativa. I fatti si collocano tra maggio e agosto 2016 e riguardano un presunto gruppo dedito all’approvvigionamento, trasporto e smercio di stupefacenti tra le province di Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro. La Corte distrettuale, pur confermando la sussistenza del sodalizio riconducibile al preteso capo, aveva escluso l’inserimento associativo di alcuni imputati, ridotto a partecipe il ruolo di altro, e confermato le responsabilità residue, con conseguenti rideterminazioni sanzionatorie.
Avverso tale pronuncia hanno proposto distinti ricorsi il Procuratore generale presso la Corte d’appello e taluni imputati, affidandoli a motivi di vizio di motivazione, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., insussistenza dei requisiti del vincolo associativo e censure in punto di trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, che censurava l’assoluzione dal reato associativo di uno degli imputati. Il giudizio sull’affectio societatis integra un apprezzamento di fatto riservato al merito, sindacabile in legittimità soltanto per manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca o travisamento della prova decisiva. La Corte territoriale ha escluso la partecipazione associativa all’esito di una valutazione complessiva di più circostanze: il numero limitato di contatti, l’assenza di riscontri su forniture concluse, l’estraneità all’episodio più rilevante e l’attivazione di canali di approvvigionamento alternativi. Il ricorrente ha sollecitato una diversa lettura del medesimo compendio, preclusa in sede di legittimità.
Diverso esito hanno avuto i motivi comuni sul capo associativo. La Corte ha rilevato una sostanziale convergenza argomentativa tra i due gradi di merito, ma un difetto di motivazione sui presupposti costitutivi del reato. Difetta l’individuazione di elementi di struttura organizzativa, anche minima: ripartizione stabile dei ruoli, meccanismi decisionali condivisi, regole operative o capacità di azione collettiva che preceda e trascenda i singoli episodi. La stabilità del vincolo viene desunta in via presuntiva dalla reiterazione di contatti e spostamenti, con il rischio di una circolarità argomentativa.
La Corte ha poi censurato il rapporto logico tra reato-fine e associazione. Contatti e viaggi non offrono dimostrazione oggettiva dell’effettiva realizzazione di affari illeciti, che vengono dati per presupposti. L’unico episodio con esito concreto costituisce un traffico documentato, ma la Commissione di un reato-fine non basta a provare il sodalizio se manca la previa dimostrazione di un programma criminoso unitario. Il reato-fine viene così utilizzato come surrogato della prova dell’associazione, con inversione del corretto rapporto logico tra i due piani.
Ulteriori profili critici: l’esclusione di alcuni soggetti dal vincolo riduce il sodalizio a tre soli componenti, coincidenti con il numero minimo di legge; ciò impone un onere motivazionale rafforzato, non soddisfatto, tanto più che la sentenza continua a valorizzare i medesimi indicatori già ritenuti insufficienti per gli assolti. Analogamente, la collocazione dell’operatività in un breve arco temporale impone di chiarire come si sarebbe consolidata una struttura associativa dotata di continuità, anche in considerazione di elementi collocati fuori dal periodo contestato.
Ne è derivato l’annullamento della sentenza limitatamente al capo associativo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio, restando assorbite le questioni sul trattamento sanzionatorio. I motivi sul reato-fine relativo all’operazione di acquisto e trasporto sono stati invece rigettati, con declaratoria di irrevocabilità della responsabilità per quel capo; inammissibili i ricorsi in punto di trattamento sanzionatorio e di art. 114 cod. pen., per essere rivolti a una rivalutazione del merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.