Concordato in appello, ricorso ammissibile solo su volontà, consenso e pronuncia difforme (Cass. pen. Sez. VII n. 7159 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione inflitta, per essere questa fuori dei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Genova del 6 luglio 2023, ha rideterminato — sull’accordo delle parti — la pena inflitta all’imputato per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624, 625 nn. 2 e 7, cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un’unica doglianza violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena, di cui lamenta l’eccessiva entità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non consentito. La Corte richiama la regola per cui, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione.

Il Collegio sottolinea la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa, con la possibilità di ricorrere anche sulla qualificazione giuridica.

Da qui la conclusione che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate di quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., poiché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena. Questa costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, purché non sia tardivo.

La declaratoria di inammissibilità va pertanto pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, determinato in ragione dell’elevato coefficiente di colpa connotante la causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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