Concorso pubblico, autoresponsabilità del candidato e oneri di presentazione della domanda (Cons. Stato n. 9085 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali selettive grava sul partecipante il principio di autoresponsabilità, in virtù del quale egli ha l’onere di attivarsi compiendo quanto necessario affinché la presentazione della domanda si perfezioni nel rispetto della lex specialis. L’amministrazione non è tenuta a supplire all’inerzia del candidato né a dimostrare la comunicazione individuale delle circolari che disciplinano le modalità operative della procedura. Gli atti circolari destinati alla diffusione interna si presumono conosciuti dal personale, salvo principio di prova contrario. L’eventuale natura innovativa delle circolari adottate dopo il bando non determina vulnus al principio di par condicio quando l’amministrazione abbia riaperto i termini per consentire a tutti i candidati di integrare la documentazione.

Il Fatto

Un Assistente Capo della Polizia di Stato impugnava davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria di un concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente, nella parte in cui non lo includeva tra i vincitori. Domandava altresì l’annullamento della nota di conferma della mancata ammissione a valutazione e delle circolari che, secondo la tesi attorea, avevano integrato il bando con un nuovo adempimento a pena di esclusione.

Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che il candidato non era stato formalmente escluso ma non aveva presentato la domanda di partecipazione, non risultando completata la fase di iscrizione riservata al candidato. Proponeva quindi appello il ricorrente, deducendo di aver presentato la domanda secondo le indicazioni originarie e di non aver conosciuto le circolari sopravvenute.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama anzitutto la lex specialis. L’art. 4 del bando imponeva la compilazione della domanda esclusivamente mediante la procedura informatica indicata sul sito istituzionale. Il successivo art. 6 del bando prevedeva che la valutazione dei titoli avvenisse tramite il foglio matricolare e il foglio notizie, redatto dal Dirigente e sottoscritto per conferma dal candidato.

La circolare del 23 dicembre 2013, pubblicata contestualmente al bando, aveva chiarito che il candidato avrebbe dovuto compilare il foglio notizie elettronico nell’area riservata del portale. La circolare del 30 maggio 2014 aveva poi disciplinato la procedura informatica di compilazione, esonerando gli aspiranti che avessero già completato l’attestazione nei termini.

Alla luce di tale disciplina, la Corte esclude che l’appellante abbia adempiuto agli oneri posti a suo carico. Non risulta prodotta alcuna prova dell’avvenuta presentazione della domanda mediante la procedura online, mancando la certificazione generata dal sistema informatico. È inoltre incontestato che il candidato non abbia caricato la documentazione richiesta con la procedura della circolare del 30 maggio 2014.

Il passaggio centrale è l’affermazione del principio di autoresponsabilità: il partecipante deve compiere quanto necessario affinché la procedura di presentazione si perfezioni secondo la lex specialis. La Corte osserva che l’appellante non ha completato l’iter nemmeno in occasione della riapertura dei termini, disposta con circolare del 12 gennaio 2015 fino al 13 febbraio 2015 proprio per consentire a tutti i concorrenti di integrare la documentazione.

Tale riapertura consente di superare le censure fondate sulla pretesa natura innovativa delle circolari successive al bando: anche qualora esse avessero integrato la disciplina, non vi sarebbe stato alcun vulnus alla par condicio, essendo tutti i candidati messi in condizione di utilizzare la nuova finestra temporale. Quanto alla dedotta conoscenza solo dei dirigenti, la Corte ritiene che le circolari, per loro natura destinate alla diffusione interna, si presumano conosciute dal personale, senza che l’amministrazione debba dimostrare la comunicazione individuale, non prevista dalla legge. L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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