Ritardata assunzione nel pubblico impiego tra risarcimento e retrodatazione giuridica (Cons. Stato n. 9084 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella ipotesi di ritardata assunzione nel pubblico impiego conseguente all’illegittimità degli atti del concorso, il lavoratore non matura un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente alla costituzione del rapporto, ma un diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, da liquidare previa allegazione e prova dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. La ricostruzione economica integrale del rapporto è esclusa, mentre la tutela della posizione ordinamentale del soggetto leso è assicurata dalla retrodatazione giuridica della nomina, con decorrenza ex tunc dal momento in cui l’assunzione sarebbe dovuta avvenire. Il danno da lucro cessante può essere parametrato sul mancato guadagno, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l’interessato sia rimasto privo di occupazione o occupato a condizioni deteriori. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo se rigorosamente provato nei suoi aspetti interiori e dinamico-relazionali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato al concorso per l’arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria, indetto con decreto interministeriale del 12.11.1996. Il Ministero della Giustizia lo aveva escluso per superamento del limite di età; ammesso con riserva e superato il corso, veniva nuovamente escluso nel 2001 per carenza dei requisiti di bando. Riammesso in servizio nel 2003, otteneva dal TAR Lazio l’annullamento di entrambe le esclusioni con sentenze passate in giudicato.
Il lavoratore agiva quindi per il risarcimento del danno e per la ricostruzione della carriera. Il TAR Lazio accoglieva parzialmente i ricorsi, escludendo il ristoro per il primo periodo di mancata assunzione e la ricostruzione economica, ma riconoscendo la ricostruzione giuridica per il secondo periodo. Proponeva appello, resistito dal Ministero.
La Motivazione della Corte
Riuniti i giudizi, il Collegio affronta il primo profilo. Il TAR aveva negato il risarcimento per il periodo di ritardata costituzione del rapporto ritenendo scusabile l’operato della Commissione e mancante il dato parametrico della data di assunzione. Il Consiglio di Stato ritiene la prospettazione corretta: oggetto della domanda è un credito di lavoro in senso ampio, comprensivo del credito risarcitorio connesso al rapporto (richiamate Cass. civ. Sez. lav. n. 21805 del 2023 e Cons. Stato Sez. VI n. 6314 del 2025).
La responsabilità dell’Amministrazione è affermata: il bando aveva fissato un limite di età in contrasto con l’art. 22 della legge n. 958/1986 e con l’art. 2, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 487/1994, in violazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 237/1964. Non si versa in ipotesi di carenza di colpa, perché la responsabilità investe la stessa predisposizione del bando illegittimo. L’omessa indicazione della data di assunzione rileva solo ai fini della quantificazione, non dell’an.
Quanto alla liquidazione, il Collegio fissa i criteri: dies a quo nell’ammissione al corso degli altri candidati, termine finale nell’ammissione al corso del ricorrente. Il danno è lucro cessante, pari al guadagno netto perduto, esclusa la parte variabile e le indennità; la somma va ridotta del 70 per cento per il positivo utilizzo delle energie e per l’inerzia del creditore ex art. 1227, comma 1, cod. civ., con aggiunta della maggiore somma tra interessi e rivalutazione, stante il divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
È invece infondata la doglianza sul danno non patrimoniale: manca prova del danno esistenziale, di quello psicologico, morale e biologico, non supplibile con verificazione o consulenza tecnica, operando pienamente l’onere di allegazione e prova (richiamate Cass. civ. Sez. III n. 901 del 2018 e Cons. Stato Ad. plen. n. 7 del 2021).
Sul secondo appello, il Collegio distingue tra ricostruzione giuridica ed economica: la seconda è esclusa, perché la retribuzione presuppone lo svolgimento del servizio; la prima è riconosciuta, quale strumento reintegratorio generale, con retrodatazione giuridica della nomina. Per il secondo periodo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, l’integrale ricostruzione impone la regolarizzazione contributiva, con versamento all’ente previdenziale.
Nota della Redazione
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