Concordato in appello, ricorso inammissibile sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 293 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concorde richiesta delle parti che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al rito, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge, e al vizio di motivazione. L’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione comporta che, una volta rinunciato a taluni motivi di appello, la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alle censure non oggetto di rinuncia.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania all’esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il delitto di rapina, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione sotto due profili: la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura non massima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla ricostruzione del regime delle impugnazioni nel concordato in appello. La sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è impugnabile per cassazione solo con motivi che investano la formazione della volontà della parte di accedere al rito, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.
Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, ai vizi sulla determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione, al vizio di motivazione, alle questioni rilevabili d’ufficio e alla sussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove. Il fondamento è nell’effetto devolutivo dell’impugnazione: la rinuncia a taluni motivi di appello circoscrive la cognizione del giudice alle censure residue.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, che comprende Sez. 2 n. 30990 del 2018, Sez. 2 n. 22002 del 2019, Sez. 1 n. 944 del 2020, Sez. 2 n. 50062 del 2023 e, sul difetto di motivazione, Sez. 3 n. 51557 del 2023. Quando il giudice di appello recepisce le richieste concordemente formulate dalle parti, queste non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazione.
Applicando tali principi, la prima doglianza attiene alla responsabilità e alla mancata assoluzione per la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., profilo che non era stato oggetto di ricorso in appello. La seconda doglianza concerne la misura delle attenuanti generiche, ma la Corte territoriale ha rideterminato la pena in aderenza alla volontà espressa dalle parti, che avevano concordato una diminuzione inferiore al terzo, e si è pronunciata sulla congruità valorizzando l’ammissione di responsabilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
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Nota della Redazione
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