Condono edilizio: legittimo il diniego per inerzia nell’integrazione documentale (Cons. Stato n. 4992 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio le plurime richieste di integrazione documentale rivolte all’istante, culminate nell’avviso di esito negativo in caso di mancato riscontro, assolvono funzione equipollente al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diniego fondato sull’inerzia dell’interessato e sull’omesso versamento di oblazione e oneri concessori non è viziato dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, applicabile ratione temporis ai procedimenti definiti prima delle modifiche introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La disciplina regionale acceleratoria delle istanze di sanatoria è preordinata a tutelare l’interessato dall’inerzia del comune, non a sanare l’inerzia dell’istante. Il rigetto dell’istanza di condono costituisce così provvedimento vincolato, conforme al canone di buon andamento che osta all’indefinita pendenza del procedimento.
Il Fatto
L’appellante chiedeva al Comune di Caivano il condono edilizio per un’unità abitativa realizzata senza titolo (domanda prot. n. 21631 del 10 dicembre 2004). L’amministrazione rispondeva negativamente con nota di prot. n. 26069 del 5 dicembre 2016, rilevando la mancata integrazione documentale e l’omesso pagamento del conguaglio di oblazione e oneri concessori.
L’interessata impugnava il diniego davanti al TAR Campania – sede di Napoli, deducendo l’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’inesistenza di una ragione normativa di diniego legata al mancato integrale versamento degli oneri. Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo equipollenti le richieste di integrazione e legittimo il diniego per la carenza di documentazione essenziale. Proponeva appello l’originaria ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Sul piano procedimentale, la censura si limita a una contestazione formale: l’appellante lamenta il mancato preavviso di rigetto, ma riconosce che le plurime richieste istruttorie, impostate su un rapporto di collaborazione, non sono state riscontrate. Tali richieste sono culminate nella nota comunale del 17 dicembre 2014, prot. n. 20958, con cui è stato preannunciato l’esito negativo in caso di mancato riscontro. Si ammette, inoltre, il mancato versamento dell’intero importo dovuto a titolo di oblazione e oneri.
In questo quadro trova piena applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La Corte ne afferma l’operatività ratione temporis: l’inestensibilità della norma all’omesso preavviso risale al 2020, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, mentre il procedimento di condono è stato definito nel 2016.
La Corte accerta poi che l’omissione formale non ha inciso sulla determinazione conclusiva, essendo la pratica mancante di documenti essenziali e dell’intero versamento delle somme dovute. Questi rilievi sorreggono anche il rigetto del secondo motivo.
Non giova il richiamo all’art. 7 della legge regionale della Campania 18 novembre 2004, n. 10. La disciplina acceleratoria ivi prevista, con l’obbligo di provvedere entro ventiquattro mesi, la possibilità di interruzione una sola volta per richieste di integrazione e l’intervento sostitutivo provinciale, è preordinata a tutelare l’interessato rispetto a condotte inerti dei comuni. Nel caso concreto, invece, l’inerzia è imputabile in via esclusiva all’istante. Il rigetto dell’istanza si palesa perciò provvedimento vincolato, conforme al canone di buon andamento che osta all’indefinita pendenza del procedimento. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e spese compensate per la natura e la vetustà della controversia.
Nota della Redazione
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