Il cambio di destinazione del lotto PIP non è un diritto potestativo dell’assegnatario (TAR Sardegna n. 717 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnatario di un lotto ricompreso in un Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) non è titolare di un diritto potestativo a modificare la destinazione d’uso dell’area assegnatagli. Il mutamento dell’attività da insediare, che comporti il passaggio da una categoria all’altra delle quote pianificate, richiede una nuova valutazione discrezionale dell’Ente, chiamato a verificare la compatibilità della nuova attività con gli obiettivi, le previsioni e le quote dello strumento urbanistico. Il PIP non è una mera lottizzazione di aree edificabili, ma uno strumento urbanistico attuativo finalizzato a perseguire specifici obiettivi di sviluppo economico e assetto del territorio; l’assegnazione del lotto a prezzo agevolato è funzionalmente legata alla realizzazione dell’attività che ne ha costituito il presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario nel 1999 di un lotto in area PIP del Comune di Sant’Antioco per l’insediamento di un’officina carrozzeria, presentava al SUAPE una proposta progettuale per la realizzazione di un’area sosta camper nel medesimo lotto. L’istanza, valutata in conferenza di servizi, si concludeva con un provvedimento di diniego che recepiva i pareri negativi dell’Ufficio tecnico comunale e dell’UTP della Regione Sardegna. L’Amministrazione rilevava la mancata titolarità dell’istante, l’assenza di convenzione e l’incompatibilità dell’attività proposta con le previsioni del regolamento PIP. Avverso il diniego il ricorrente deduceva, tra l’altro, l’erronea applicazione delle norme regolamentari e l’insussistenza di un vincolo alla destinazione originaria, non avendo mai sottoscritto la convenzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla constatazione che il ricorrente aveva richiesto l’assegnazione del lotto per insediarvi un’officina carrozzeria, attività rientrante nella quota prevalente del 70% delle aree destinate a insediamenti produttivi. Il progetto per l’area sosta camper, invece, afferisce alla diversa categoria delle attività turistiche, ricompresa nella quota residuale del 30% del PIP.
La possibilità di modificare la destinazione d’uso del lotto, ha chiarito la Corte, non costituisce un diritto potestativo dell’assegnatario, ma richiede una nuova valutazione discrezionale dell’Ente sulla compatibilità della nuova attività con gli obiettivi, le previsioni e le quote dello strumento urbanistico. Un libero mutamento di destinazione determinerebbe, infatti, una non consentita alterazione dell’equilibrio pianificatorio del PIP.
Il Collegio ha qualificato il PIP come strumento urbanistico attuativo volto a perseguire obiettivi di sviluppo economico e ordinato assetto del territorio, evidenziando che l’assegnazione del lotto a prezzo agevolato è intrinsecamente legata alla realizzazione dell’attività che ne ha costituito il presupposto. Il ricorrente, tuttavia, non aveva mai richiesto una formale autorizzazione al cambio di attività, presentando direttamente il progetto per un’attività del tutto nuova, nonostante i dubbi espressi dall’Amministrazione.
Correttamente, pertanto, l’Ufficio tecnico comunale e l’UTP regionale avevano espresso parere sfavorevole, essendo l’intervento non compatibile con la disciplina urbanistica del PIP. Trattandosi di pareri non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il provvedimento conclusivo non poteva che essere di rigetto. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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