Legittimazione passiva del Commissario delegato e successione a titolo particolare (Cass. civ. Sez. 1 n. 11346 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La successione a titolo particolare nel rapporto processuale, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., postula che il diritto controverso sia stato trasferito a titolo particolare da una parte ad altra persona. In materia di gestione commissariale, ove il Commissario delegato sia stato nominato nella persona del Presidente della Regione, trova applicazione l’art. 1, comma 422, legge n. 147/2013, quale soggetto rappresentante delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti; ne consegue la legittimazione passiva dell’amministrazione subentrante. La sentenza che accoglie l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva non è tenuta all’esame del merito dell’impugnazione, non incorrendo in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato presidente di una commissione giudicatrice in un appalto-concorso bandito dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale, non riceveva il compenso dovuto. Dopo una prima pronuncia di rigetto per carenza di legittimazione passiva, proponeva domanda di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. nei confronti del Commissario, poi riassunta nei confronti di diversi soggetti.
Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti dell’Ufficio del Commissario, quale organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte d’appello, adita da entrambe le parti, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 1, comma 422, legge n. 147/2013 e dell’art. 5, commi 4-ter e 4-quater, legge n. 225/1992, nonché l’errata interpretazione dell’OPCM n. 57/2013. Il ricorrente sosteneva che la Presidenza del Consiglio fosse legittimata passiva, richiamando l’ordinanza Cass. Sez. III, n. 16793 del 2018.
La vicenda è decisa sulla base del rilievo che il Commissario delegato era stato nominato nella persona del Presidente della Regione, con la conseguenza che l’intera fattispecie si era svolta all’interno della gestione commissariale regionale. Tale snodo motivazionale, non censurato dal ricorrente, comporta l’applicazione dell’art. 1, comma 422, legge n. 147/2013, che prevede il subingresso delle amministrazioni ordinariamente competenti nei rapporti facenti capo ai Commissari che ne siano rappresentanti.
La Corte precisa che il precedente citato dal ricorrente, Cass. Sez. III, n. 16793 del 2018, non afferma affatto che debitore sia la Presidenza del Consiglio, ma osserva che l’OPCM n. 57/2013 aveva disciplinato il subentro come successione a titolo particolare. Tale ricostruzione non è applicabile al caso di specie, ove il Commissario coincideva con il Presidente della Regione, rendendo pertanto corretto il riferimento alla successione universale dell’amministrazione competente.
Quanto al secondo motivo, la Corte precisa che, una volta accolta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, il giudice d’appello non era tenuto a esaminare il merito dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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