Impugnativa del trasferimento: si applica la decadenza anche per gli atti anteriori al collegato lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18532 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lettera c), della legge n. 183/2010, come modificato dall’art. 2, comma 54, del decreto-legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, si applica anche all’impugnativa del trasferimento comunicato al lavoratore prima dell’entrata in vigore della legge, purché il procedimento impugnatorio sia ancora pendente. L’introduzione di un termine di decadenza prima non previsto non integra una violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle preleggi, poiché la norma non incide sul fatto generatore del diritto ma unicamente sulle modalità temporali del suo esercizio, ancorando la decorrenza all’entrata in vigore della modifica legislativa.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente della società dal 2007 al 2011, impugnò il trasferimento presso altra sede, comunicatogli con telegramma del 28 ottobre 2010, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 183/2010. Il giudizio di primo grado si estinse per mancata comparizione delle parti e il lavoratore incardinò un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, che venne rigettato per intervenuta decadenza dall’impugnativa del trasferimento. La Corte d’appello confermò la sentenza di primo grado e il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con i due motivi di ricorso, il lavoratore ha dedotto la falsa applicazione della legge per aver la sentenza impugnata ritenuto operante la decadenza di cui all’art. 32, comma 3, lettera c), della legge n. 183/2010 per un trasferimento comunicato prima dell’entrata in vigore della norma, nonché prima del 31 dicembre 2011, data alla quale l’art. 2, comma 54, del decreto-legge n. 225/2010 ha differito l’applicabilità dei termini decadenziali.
La Corte ha ritenuto i motivi infondati, richiamando le Sezioni Unite n. 4913/2016 e la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12033/2021), secondo cui il differimento introdotto dal comma 1-bis dell’art. 32 della legge n. 183/2010, riguardando tutti gli ambiti di novità del novellato art. 6 della legge n. 604/1966, si applica anche all’ipotesi del trasferimento. La mancata previsione di una disciplina transitoria specifica per il trasferimento, a differenza di quanto disposto per i contratti a termine, non ha impedito di affermare l’operatività della decadenza anche per gli atti anteriori all’entrata in vigore della legge.
La Corte ha precisato che l’introduzione di un termine di decadenza prima non previsto non comporta una vera e propria retroattività, ma soltanto l’assoggettamento di un diritto già acquisito a un termine per il suo esercizio. Tale soluzione realizza il bilanciamento tra l’esigenza di garantire l’efficacia sollecitatoria del termine e quella di tutelare il privato, onerato della decadenza, da un comportamento inerte non imputabile. Nel caso di specie, il procedimento impugnatorio era ancora pendente e il diritto non era prescritto, sicché la norma incideva solo sulle modalità temporali dell’impugnazione e non sul fatto generatore.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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