Continuazione in executivis e sentenza favorevole al coimputato (Cass. pen. Sez. I n. 30407 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, la sentenza con cui il giudice della cognizione riconosca il vincolo art. 81, secondo comma, cod. pen. in favore di un concorrente nei medesimi reati plurisoggettivi non costituisce fatto nuovo idoneo a fondare la rivalutazione della posizione degli altri condannati. Si tratta di una diversa valutazione giuridica del medesimo nesso, rispetto alla quale il giudice dell’esecuzione conserva piena autonomia valutativa e non può estendere acriticamente l’esito favorevole al condannato che proponga separato incidente. La preclusione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. opera quando il giudice della cognizione abbia espressamente escluso la continuazione con pronuncia divenuta irrevocabile, a nulla rilevando che l’esclusione sia avvenuta d’ufficio o su domanda di parte.
Il Fatto
Il condannato propone incidente di esecuzione deducendo come fatto nuovo il riconoscimento della continuazione tra due associazioni ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 intervenuto, con sentenza della Corte di Appello di Messina del 20.5.2024, in favore di un coimputato a seguito di annullamento con rinvio.
Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza. Rileva che la pronuncia invocata si fonda sull’accoglimento della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, nel merito, non è argomentata. Richiama inoltre la sentenza del 21.5.2019, che aveva già escluso la continuazione tra i due sodalizi, operanti in contesti di tempo e luogo diversi, con vertici, strutture e modalità operative distinti. Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte circoscrive la questione: non il merito delle ragioni già disattese con il precedente provvedimento del 18.10.2023, rimasto non impugnato, ma solo se il sopravvenuto riconoscimento della continuazione in favore del coimputato integri fatto nuovo.
Il quesito riceve risposta negativa. La sentenza nei confronti del coimputato non è un fatto nuovo suscettibile di modificare la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra le due associazioni. È piuttosto una diversa qualificazione giuridica del medesimo nesso, riferita a un altro imputato, che non determina alcun automatismo favorevole. Il giudice dell’esecuzione mantiene la propria autonomia e non può sindacare incidentalmente un provvedimento riguardante un soggetto diverso per estenderlo acriticamente al condannato.
La Corte svolge una distinzione strutturale. Il singolo reato plurisoggettivo esige che la condotta di ogni concorrente necessario sia coscientemente e volontariamente finalizzata all’evento voluto da tutti. Diversamente si atteggia la continuazione tra più reati plurisoggettivi, che richiede la rappresentazione anticipata dei singoli reati e la volontà di perseguire un obiettivo unitario in attuazione di un preventivo programma criminoso. Il perseguimento dello scopo unificante non deve essere necessariamente comune a tutti i concorrenti necessari, i quali devono condividere il risultato dei singoli reati. Le posizioni dei concorrenti conservano quindi autonomia quando si valuta se la commissione dei reati sia, per ciascun agente, emanazione del medesimo disegno criminoso. Sul punto la Corte richiama Sez. 1, n. 14824 dell’8/1/2021, Zonno.
Sussiste inoltre una ragione assorbente. La sentenza del 21.5.2019 aveva già testualmente escluso, per il ricorrente, la continuazione tra le due associazioni, trattandosi di organizzazioni criminali distinte e di ruoli profondamente diversi. Su questo punto la pronuncia è stata annullata solo per il coimputato, sicché per il ricorrente è divenuta irrevocabile. Opera dunque la preclusione dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., che consente l’applicazione della continuazione in esecuzione solo se la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
È irrilevante che il condannato non avesse richiesto il riconoscimento del vincolo in sede di cognizione. La norma non autorizza a distinguere tra esclusione su domanda di parte ed esclusione officiosa. Ciò che conta è che l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. sia stata espressamente oggetto della sentenza di cognizione: l’imputato avrebbe avuto interesse a impugnarla, sia pure con motivi subordinati. La mancata sollecitazione della parte non rimette in termini il condannato. La competenza del giudice dell’esecuzione in materia resta meramente residuale e sussidiaria rispetto alla sede della cognizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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