Revoca di diritto della sospensione condizionale per reato commesso nel quinquennio (Cass. pen. Sez. I n. 30408 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena per effetto di nuova condanna a pena detentiva riportata per un delitto commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio opera automaticamente in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., senza che il giudice dell’esecuzione possa valutare condizioni di fatto o ragioni di opportunità. L’art. 163, comma quarto, cod. pen. — già introdotto dalla legge n. 145 del 2004 e solo marginalmente inciso dal d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa — disciplina il potere del giudice della cognizione di ridurre il termine della sospensione quando la pena non superi un anno; non introduce un autonomo margine di valutazione in executivis. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che invochi, davanti al giudice dell’esecuzione, l’applicazione di una norma estranea alla fattispecie, senza prospettarne la congruenza con la vicenda concreta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale di Savona alla pena di otto mesi di reclusione e 210 euro di multa per furto in abitazione aggravato dal concorso di persone, con concessione della sospensione condizionale; la sentenza era divenuta irrevocabile nel settembre 2020.
Successivamente, con pronuncia della Corte d’Appello di Roma divenuta irrevocabile nell’ottobre 2024, lo stesso soggetto era stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione e 15.000 euro di multa per detenzione di sostanze stupefacenti, reato commesso nel settembre 2023. Il Procuratore generale aveva quindi chiesto la revoca del beneficio in sede esecutiva e la Corte territoriale, con ordinanza del 17 marzo 2025, aveva accolto la richiesta. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 163, comma quarto, cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Suprema Corte rileva che la questione realmente posta dal provvedimento impugnato attiene alla revoca di diritto della sospensione condizionale prevista dall’art. 168 cod. pen., che scatta in sede esecutiva quando il condannato commetta un nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena sospesa.
La Corte corregge anzitutto la premessa del ricorrente: l’art. 163, comma quarto, cod. pen. non è stato introdotto dalla riforma Cartabia, ma esisteva già nel codice penale, essendo stato inserito con la legge n. 145 del 2004, quindi in epoca anteriore sia al fatto giudicato con la prima sentenza sia alla pronuncia di condanna. L’unica modifica apportata dal d.lgs. n. 150 del 2022 riguarda la giustizia riparativa, profilo che il ricorrente non ha concretamente invocato, avendo fatto riferimento alla elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, già contemplata nella formulazione previgente.
Nel merito, la disposizione invocata attribuisce al giudice della cognizione il potere di ordinare, in caso di condanna a pena non superiore a un anno, che l’esecuzione rimanga sospesa per un anno anziché per i termini ordinari di cinque anni per i delitti e due per le contravvenzioni. Si tratta dunque di una norma che opera nel giudizio di cognizione e non può essere richiamata in fase esecutiva. Il giudice della cognizione, nella specie, aveva applicato l’art. 163, comma primo, cod. pen., fissando il termine quinquennale, e nessun margine residuava in executivis per escludere la revoca di diritto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto fondato sul disconoscimento del senso univoco della disposizione applicata e sulla assoluta genericità della prospettazione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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