Continuazione in executio: motivazione assertiva e travisamento delle sentenze (Cass. pen. Sez. I n. 41524 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che respinge l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. deve fondare il diniego su una valutazione in concreto degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, quali la concentrazione temporale delle condotte, la vicinanza spaziale e l’analogia delle modalità esecutive. La motivazione che escluda la continuazione in termini sostanzialmente apodittici, senza esaminare le emergenze delle pronunce di merito, è viziata. Il travisamento del contenuto delle sentenze poste a base dell’istanza – in particolare l’omesso rilievo dell’avvenuta unificazione di due di esse in sede esecutiva – inficia il costrutto motivazionale e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Un condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, tutte relative a truffe ai danni di anziani commesse tra aprile e maggio 2022. Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza rilevando che dal testo delle pronunce non emergevano elementi rivelatori di un unico disegno criminoso.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione deducendo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Si doleva che il giudice avesse omesso di considerare l’omogeneità dei fatti, la brevissima distanza temporale tra gli stessi e l’avvenuta unificazione di due delle sentenze con provvedimento in sede esecutiva. Il Sostituto Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. La motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha escluso la continuazione si rivela essenzialmente assertiva, priva di un congruo e adeguato supporto argomentativo.
Il giudice dell’esecuzione è caduto in un evidente travisamento, non avendo rilevato che due delle quattro sentenze oggetto della richiesta erano già state unificate ex art. 81 cod. pen. con provvedimento in sede esecutiva. Il dato assume rilievo decisivo, perché dimostra l’esistenza di una pregressa valutazione giudiziale sul vincolo.
Ulteriore errore riguarda la collocazione temporale dei fatti. Il giudice aveva indicato i reati come commessi in aprile, maggio e ottobre 2022, mentre dalle sentenze risultavano commessi rispettivamente il 10/05/2022, il 07/05/2022, il 28/04/2022 e il 29/04/2022. La concentrazione temporale è dunque ancora più marcata di quanto ritenuto.
I rilevati travisamenti inficiano il costrutto motivazionale. L’ordinanza non è suffragata, come avrebbe dovuto, da una valutazione in concreto dell’insussistenza degli indici rivelatori della pregressa ideazione comune degli illeciti: concentrazione temporale delle condotte, vicinanza spaziale, modalità esecutive affini. L’esclusione dell’istituto è stata operata in termini sostanzialmente apodittici.
La Corte richiama il principio secondo cui l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, precisando che è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. II n. 10539 del 10/02/2023). L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 09.07.2013).
Nota della Redazione
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