Contributo GSE parametrato ai certificati verdi e non all’energia netta (Cons. Stato n. 9014 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto al GSE ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012 si commisura all’energia incentivata, e non alla produzione netta dell’impianto immessa in rete. Per gli impianti alimentati a biomasse la nozione di energia incentivata ha carattere normativo, non naturalistico: essa coincide con il quantitativo di energia risultante dall’applicazione del coefficiente moltiplicativo (K) alla produzione reale, cioè con la grandezza espressa in kWh su cui sono emessi i certificati verdi. Il moltiplicatore previsto dall’art. 1, comma 382-quater, della legge n. 296/2006 e dall’art. 2, comma 1472, della legge n. 244/2007 opera direttamente sulla produzione elettrica, cosicché la base imponibile del contributo è data dai certificati verdi riconosciuti. Ne consegue che il Gestore legittimamente liquida il contributo sui certificati emessi e non sull’energia netta ceduta a sistema.
Il Fatto
Una società titolare di impianti di produzione di energia da biomasse, ammessi ai meccanismi di incentivazione sotto forma di certificati verdi, ha convenuto in giudizio il GSE davanti al TAR Lazio per ottenere la restituzione, ex art. 2033 cod. civ., della somma versata a titolo di oneri di gestione, verifica e controllo previsti dall’art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012. La ricorrente sosteneva che il Gestore avesse calcolato il contributo su base eccedente rispetto al dovuto.
Il TAR adito, con sentenza n. 10535 del 24 maggio 2024, ha accolto il ricorso e condannato il GSE alla restituzione dell’importo versato, oltre interessi e spese. Il Gestore ha proposto appello, chiedendo la riforma della decisione e sostenendo la correttezza del proprio criterio di calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. La ricostruzione giuridica collocata nella parte narrativa del ricorso corrisponde all’argomentazione svolta nel primo motivo; il GSE ha quindi rispettato l’onere di specificità prescritto dagli artt. 40 e 101 cod. proc. amm. ed ha dedotto un dissenso argomentato sulla sola questione di diritto controversa.
Nel merito, la Sezione ha confermato l’orientamento già espresso in materia, secondo cui il contributo spettante al Gestore non può prescindere dal valore reale dell’energia, che non è quello netto ma quello “finito”, tradottosi nei certificati verdi (richiamato il precedente della Sezione n. 5859 del 2024).
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della nozione di energia incentivata. Il Collegio ha escluso che essa possa essere intesa in senso naturalistico, come quantità fisicamente prodotta e immessa in rete. Il D.M. del 2012 non ne offre alcuna definizione, e la definizione del D.M. 18 dicembre 2008 non è richiamata a fini definitori. L’espressione va quindi letta come concetto normativo, costruito dalle disposizioni primarie che regolano l’emissione dei titoli.
La Corte ha ricostruito il meccanismo: l’art. 1, comma 382-quater, della legge n. 296/2006 e l’art. 2, comma 1472, della legge n. 244/2007 prevedevano l’emissione dei certificati verdi in numero pari al prodotto della produzione elettrica per il coefficiente di fonte (1,8 e 1,3). Il moltiplicatore operava dunque direttamente sulla produzione, e solo sul risultato si conteggiavano i titoli. Quel quantitativo, definito convenzionalmente, costituiva la grandezza nominalmente avente diritto agli incentivi e, insieme, la base imponibile del contributo.
Da qui la conclusione: i certificati verdi emessi a fronte dell’energia netta ceduta, moltiplicata per i coefficienti, sono essi stessi energia incentivata. Il contributo può quindi calcolarsi direttamente su di essi. L’appello è stato accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso introduttivo respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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