Rimborso forfettario solo se documentare il vitto è oggettivamente impossibile (TAR Emilia-Romagna n. 639 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di vitto sostenute dal personale militare in missione all’estero devono essere documentate secondo la regola posta dall’art. 5 d.P.R. 395/98 per le missioni nel territorio nazionale, norma applicabile per analogia in ragione della eadem ratio e della coerenza dell’ordinamento. Un rimborso forfettario è ammissibile soltanto in ipotesi di oggettiva difficoltà di documentazione, non potendosi altrimenti configurare indennità retributive non previste dalla legge. Il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti costituisce atto dovuto privo di valenza provvedimentale, con interesse pubblico in re ipsa e senza necessità di specifica motivazione. La motivazione può essere espressa anche per relationem mediante richiamo agli atti richiamati nel provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito, aveva svolto nel 2019 una missione all’estero a Bruxelles, usufruendo dell’alloggio ma non del vitto. Su sua istanza il Ministero della Difesa aveva corrisposto un ristoro forfettario giornaliero per le spese di vitto, per un totale di 8.600,00 euro.
Con provvedimento del 17 marzo 2021 l’Amministrazione aveva disposto il recupero di tali somme ai sensi dell’art. 2033 c.c., ritenendole indebite per la completa mancanza di documentazione giustificativa. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo la lesione del diritto all’indennità e l’impossibilità, per un militare in missione, di documentare i costi del vitto, oltre a vizi di eccesso di potere. La domanda cautelare era stata respinta per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella legittimità del recupero delle somme erogate a titolo di indennità forfettaria per il vitto. Il ricorso è giudicato infondato. Il punto di partenza è l’art. 5 legge n. 145/2016, che pone a carico del Ministero le spese di vitto e alloggio per le missioni all’estero: circostanza non contestata neppure dall’Amministrazione.
Il Tribunale ritiene però inequivocabile l’art. 5 d.P.R. 395/98 nel richiedere la documentazione delle spese per le missioni nel territorio italiano, e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle missioni all’estero, sia per eadem ratio sia per ragioni di coerenza dell’ordinamento. Un rimborso forfettario può ammettersi in via eccezionale solo in caso di oggettiva difficoltà di documentazione; diversamente si creerebbero indennità retributive non previste dalla legge. Il trattamento economico del personale pubblico non contrattualizzato, e in specie dei militari, deve trovare la propria fonte nella legge, come affermato dalla Cassazione civile sez. lav. n. 14914 del 2024, con possibile responsabilità per danno erariale.
Nel caso concreto resta del tutto indimostrata l’asserita difficoltà di documentare i costi del vitto: la missione si è svolta a Bruxelles, sede non “ostile”, come osservato nella relazione ministeriale. Ne deriva la non spettanza dell’indennità e la legittimità del recupero.
Quanto ai profili di eccesso di potere, il Collegio li ritiene privi di pregio. Le ragioni del recupero risultano descritte nella lettera di costituzione in mora richiamata nell’atto impugnato, ed è pacifica la possibilità di motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990 (tra le altre, Cons. Stato sez. V n. 5520 del 2024). Non si ravvisa irragionevolezza: l’Amministrazione è vincolata al recupero del denaro pubblico illegittimamente esborsato (tra le altre, Cons. Stato sez. IV n. 2105 del 2022).
Il recupero delle somme indebitamente corrisposte costituisce atto dovuto, esito di attività di verifica e controllo priva di valenza provvedimentale, con interesse pubblico in re ipsa. Non residua alcuna facultas agendi discrezionale, e il mancato recupero configurerebbe esso stesso danno erariale; unico temperamento ammesso è che le modalità di recupero non siano eccessivamente onerose. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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