Ottemperanza al decreto di equa riparazione (TAR Calabria n. 801 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna al pagamento dell’equa riparazione ex legge n. 89/2001, accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede non solo al pagamento delle somme dovute in forza del titolo, ma anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione della tutela giurisdizionale, anche esecutiva. Tale soluzione evita la moltiplicazione dei giudizi e assicura la completa attuazione del dictum in un’unica battuta.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 1.350,00 a titolo di equa riparazione, oltre alle spese processuali liquidate in € 69,64 per esborsi e € 225,00 per compensi, con accessori di legge.
Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce. Il ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in primo luogo che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della condizione di procedibilità: il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 ed erano già decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. L’onere probatorio dell’adempimento grava infatti sull’amministrazione debitrice. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle ulteriori spese sostenute per il giudizio, se documentate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che agirà senza compenso ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
La parte più significativa della decisione riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio le liquida a carico dell’amministrazione in € 552,00, oltre accessori, applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, in quanto fattispecie maggiormente affine a quella in esame, non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016.
Il Tribunale stabilisce che, in caso di mancata refusione delle spese nel medesimo termine di sessanta giorni, al loro pagamento provvederà il commissario ad acta. A fondamento pone il principio di pienezza e concentrazione della tutela, il criterio di economia processuale — che impone di evitare un secondo giudizio di ottemperanza — e il richiamo agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nel procedimento esecutivo pongono le spese a carico del debitore e ne consentono il soddisfacimento in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata